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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi della presente legge si intende per:
a) "Comitato" il Comitato di cui all'articolo 12 della legge 8
luglio 1950, n. 640;
b) "fondo" il fondo di cui all'articolo 13 della medesima legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12 della legge n. 640/1950
(Disciplina delle bombole per metano) e' il seguente:
"Art. 12. - I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e
10 sono determinati da un Comitato nominato con decreto del
Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i
Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:
1) un rappresentante del Ministero dell'industria e del
commercio;
2) un rappresentante del Ministero del tesoro;
3) un rappresentante del Ministero delle finanze;
4) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
5) un rappresentante del Comitato interministeriale dei
prezzi;
6) due rappresentanti dell'Ente nazionale metano;
7) un produttore di gas metano;
8) un distributore o trasportatore di gas metano;
9) due proprietari di bombole.
Il decreto di nomina designa il presidente che e' scelto
fra i membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) del comma
precedente".
- Per il testo dell'art. 13 della stessa legge n.
640/1950 si veda nelle note all'art. 4.