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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Finalita' generali).
1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria,
concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi
sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione
delle diversita' individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo
sviluppo della personalita' del fanciullo promuovendone la prima
alfabetizzazione culturale.
2. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo
pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con
la scuola media, contribuisce a realizzare la continuita' del
processo educativo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.