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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'autonomia finanziaria delle regioni e' garantita da:
a) tributi propri e quote di tributi erariali accorpati in un
fondo comune che assicuri il finanziamento delle spese necessarie ad
adempiere tutte le funzioni normali compresi i servizi di rilevanza
nazionale;
b) trasferimenti dallo Stato per investimenti, accorpati in un
fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;
c) eventuali contributi speciali per provvedere a scopi
determinati e, per le regioni meridionali, alla valorizzazione del
Mezzogiorno;
d) ricorso all'indebitamento, nei limiti delle leggi vigenti.
2. Restano ferme le disposizioni di favore previste dall'articolo
43, commi terzo, quarto e quinto, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
dell'articolo 5, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dei primi cinque commi dell'art.
43 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978:
"Gli interventi straordinari gia' affidati alla Cassa
per il Mezzogiorno, relativi alle materie di competenza
regionale di cui all'art. 117 della Costituzione, sono
realizzati dalle regioni. Nell'attuazione degli interventi
di cui al presente capo, le regioni si attengono agli
indirizzi della programmazione economica nazionale, del
programma quinquennale di cui all'art. 2 e dei piani
regionali, nonche' alle direttive del CIPE.
Per le regioni della Sicilia e della Sardegna, per le
materie di rispettiva competenza, si provvede, ove occorra,
secondo le vigenti disposizioni di legge.
Al finanziamento degli interventi previsti ai precedenti
due commi si provvede con il Fondo per il finanziamento dei
programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9, primo
comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, la cui
assegnazione alle regioni e' effettuata con particolare
riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno con le
modalita' di cui all'articolo medesimo.
Una quota non inferiore al 60 per cento dell'ammontare
complessivo delle disponibilita' del predetto Fondo e'
riservata, per gli interventi straordinari gia' affidati
alla Cassa per il Mezzogiorno, relativi alle materie di
competenza regionale di cui all'art. 117 della
Costituzione, alle regioni i cui territori sono compresi in
tutto o in parte tra quelli indicati dall'art. 1.
Alle predette regioni e' riservata pari quota delle
spese autorizzate con leggi generali o speciali per
interventi relativi alle materie di cui all'art. 117 della
Costituzione".
- Il comma 5 dell'art. 5 della legge n. 64/1986
(Disciplina organica dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno) prevede che: "Il CIPE, nella ripartizione
annuale degli stanziamenti destinati alle regioni, assegna
alle regioni meridionali i fondi necessari per sostenere
gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite
e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali
assegnazioni per l'esercizio in corso integrano i
trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma,
rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio
1970, n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a
statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le
regioni a statuto speciale e costituiscono la base di
calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento
ordinario nei successivi esercizi".