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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1. - (Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga.
2. Il comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei ministri,
che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di
grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica
istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dai
Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane nonche' dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al
Ministro per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare
altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della
politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita
produzione e diffusione delle sostenze stupefacenti o psicotrope, a
livello interno ed internazionale.
6. Il Comitato, anche con l'eventuale apporto di esperti, formula
proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di
coordinamento delle attivita' amministrative e di competenza delle
Regioni nel settore.
7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di cui al comma
4 dell'articolo 1-bis del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297.
8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati
dal Comitato acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:
a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche con
riferimento alla tipologia delle sostanze assunte;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e
privati operanti nel settore della prevenzione, cura e
riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale
ivi compresi i servizi attivati negli Istituti di prevenzione e pena
e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in
attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente
intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche e private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, nei
servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie
correlate, nonche' sulla produzione e sul consumo delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in
materia di informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della
prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti
dalla presente legge;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla
destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle
finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del
lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive
competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui
al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno,
entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle
amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori dati a qualunque
amministrazione statale e regionale, che e' tenuta a fornirli, con
l'eccezione di quelli che possono violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna Regione possono ottenere
informazioni dell'Osservatorio.
12. Il Presidente del consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri
della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per gli
affari sociali, promuovere campagne informative sugli effetti
negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e
psicotrope, nonche' sull'ampliezza e sulla gravita' del fenomeno
criminale del traffico di tale sostanze.
13. Le campagne informative saranno realizzate attraverso i mezzi di
comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la
stampa quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni
e saranno finanziate nella misura massima di lire dieci miliardi in
ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei progetti
di cui all'articolo 106, comma 11, della presente legge.
14. Il Presidente del consiglio dei ministri, entro il 31 gennaio di
ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi
allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie
adottate e sugli obiettivi raggiunti, nonche' sugli indirizzi che
saranno eseguiti.
2. Ogni tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore dalla
presente legge, il Presidente del consiglio dei ministri, nella sua
qualita' di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per
l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi
connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope
alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro
attivita' nel campo della prevenzione e della cura della
tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate
al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla
legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 685/1975 reca: "Disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza".
- Il testo del comma 4 dell'art. 1-bis del D.L. n. 144/1985
(Norme per l'erogazione di contributi finalizzati al
sostegno delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei
tossicodipendenti nonche' la distruzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate) e' il
seguente:
"4. I contributi vengono ripartiti sulla base dei dati
forniti dall'osservatorio permanente presso il Ministero
dell'interno e dei criteri e dei requisiti determinati da
apposita commissione istituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del
Consiglio, presieduta dal sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - segretario del
Consiglio dei Ministri e composta da un rappresentante per
ciascuno dei Ministri dell'interno, della sanita', di
grazia e giustizia e del lavoro o della previdenza sociale
nonche' da tre rappresentanti delle ragioni e dei comuni,
designati rispettivamente entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del personale
del presente decreto, dalla conferenza dei presidenti delle
regioni e all'ANCI. La commissione, sulla base dei criteri
e dei requisiti, formula la proposta al Ministro
dell'interno riguardante la concessione dei contributi
riferiti alle domande presentate".
N.B. - L'art. 1, comma 2, del D.L. n. 103/1988, convertito,
con modificazioni, dalla legge 176/88 ha integrato la
richiamata commissione con un rappresentante dell'Ufficio
del Ministro per gli affari sociali.
- Per il testo dell'art. 106 della legge n. 685/1975 si
veda l'art. 32 della legge qui pubblicata.