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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Costituzione della Commissione
1. Nell'intento di assicurare la piena realizzazione del precetto
di cui all'articolo 3 della Costituzione, e' costituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna - indicata nella
presente legge con il termine "la Commissione" - con il compito di
promuovere l'uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni discriminazione
diretta e indiretta nei confronti delle donne ed ogni ostacolo di
fatto limitativo della parita' in conformita' all'articolo 3 della
Costituzione.
2. La Commissione esprime la rappresentanza italiana nel Comitato
consultivo per la parita' di opportunita' presso la Commissione delle
Comunita' europee, secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma
3, lettera m).
3. La Commissione e' la struttura di supporto della Presidenza del
Consiglio dei Ministri nelle relazioni con gli altri Paesi per quanto
riguarda le tematiche femminili.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del comma 2 dell'art. 21 della legge n.
400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente: "2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n)
dell'art. 19, e' istituita una apposita commissione. La
composizione e i compiti di detta commissione sono
stabiliti per legge".
Ad ogni buon fine si riporta il testo della lettera n)
dell'art. 19 della citata legge n. 400/1988:
"1. Il Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri assicura il supporto
all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, curando, qualora non siano state affidate
alle responsabilita' di un Ministro senza portafoglio o
delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, le seguenti funzioni:
(omissis);
n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche
necessarie a conformare la legislazione al fine della
uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del
Consiglio dei Ministri in relazione al coordinamento delle
amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti
nazionali e locali aventi il medesimo fine".
Nota all'art. 1:
- L'art. 3 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese".