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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in
materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e del
contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dagli
articoli 1, 2, 4, commi 1, 5, 6 e 7, e dagli articoli da 5 a 9 del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 414, e dal decreto-legge 1 marzo
1990, n. 40.
3. I termini del 30 giugno 1990 e del 31 dicembre 1990, stabiliti
dai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge 10 febbraio 1989, n. 48,
sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 1992 e al 31 dicembre
1992. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1992 e' estesa
l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge
9 ottobre 1971, n. 825. Restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, e
all'articolo 1, commi 2, 4 e 7 della legge 29 dicembre 1987, n. 550.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in
lire 450 milioni, per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede
mediante parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi
dell'accantonamento "Ristrutturazione dell'Amministrazione
finanziaria", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1990. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Ad integrazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 1,
della legge 11 aprile 1990, n. 73, il Presidente della Repubblica e'
delegato a concedere amnistia, alle condizioni ivi previste, per i
medesimi reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 99
del 30 aprile 1990.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
giorno 25 luglio 1990.