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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il periodo di distacco di dipendenti degli enti previdenziali
presso la Direzione generale della previdenza e assistenza sociale
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui
all'articolo unico della legge 22 luglio 1982, n. 472, prorogato
dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688, e' elevato da
trentasei a quarantotto mesi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo unico della legge n. 472/1982
(Norme per il distacco temporaneo di personale presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale) e' il
seguente:
"Articolo unico. - Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, per gli adempimenti prescritti nelle
materie di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, alla
legge 11 giugno 1974, n. 252, ed alla legge 12 agosto 1977,
n. 675, puo' richiedere agli enti di cui alla sezione I
della tabella annessa alla legge 20 marzo 1975, n. 70, il
distacco, per un periodo non superiore a diciotto mesi,
presso la Direzione generale della previdenza e assistenza
sociale del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di personale con qualifica non dirigenziale nel
numero massimo di venti unita'.
Le spese relative a detto personale rimangono a carico
dell'amministrazione di appartenenza".
- Il periodo di distacco fu portato a trentasei mesi
dall'articolo unico della legge 8 ottobre 1984, n. 688,
riguardante anch'essa il prolungamento del periodo di
distacco di dipendenti degli enti previdenziali presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.