Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 6 agosto 1988, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n.
426, e' sostituito dai seguenti:
" 2. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei
servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole
di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi compresi le
Accademie e i Conservatori, e delle istituzioni educative statali,
appartenenti alla terza ed alla quarta qualifica funzionale, si da'
luogo alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di
sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a trenta giorni,
con le seguenti modalita':
a) a partire dal primo assente, nelle scuole con organico,
rispettivamente, fino a 10 unita' di personale ausiliario ed a 4
unita' di personale collaboratore;
b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole con
organico, rispettivamente, superiore a 10 unita' di personale
ausiliario ed a 4 unita' di personale collaboratore.
2-bis. Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno conferite a
partire dal primo giorno in cui si determinano le condizioni previste
dal medesimo comma 2, per il tempo strettamente necessario e
limitatamente al periodo compreso tra l'inizio e il termine delle
lezioni, con esclusione delle vacanze natalizie e pasquali".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 323/1988
(Finanziamento del contratto del personale della scuola per
il triennio 1988-1990 e norme per la razionalizzazione e la
riqualificazione della spesa nel settore della pubblica
istruzione), cosi' come modificato dalla presente legge, e'
il seguente (si tenga presente che i commi 3 e 4 hanno
cessato di avere effetto dal 1 gennaio 1990: si veda al
riguardo il comma 1 dell'art. 2 della legge qui
pubblicata):
"Art. 7 (Supplenze del personale amministrativo tecnico
e ausiliario). - 1. A decorrere dall'anno 1989-90, nel caso
di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole
d'ogni ordine e grado, si da' luogo alla nomina del
supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di
durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola
la possibilita' di affidare le relative funzioni ad un
collaboratore amministrativo o la reggenza, conferita da
parte del provveditore, dei servizi di segreteria ad un
coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore.
2. Nel caso di assenze del personale delle aree
funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi
degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria
ed artistica, ivi compresi le Accademie e i Conservatori, e
delle istituzioni educative statali, appartenenti alla
terza ed alla quarta qualifica funzionale, si da' luogo
alla nomina del supplente soltanto quando trattasi di
sostituzioni per assenze di durata pari o superiore a
trenta giorni, con le seguenti modalita':
a) a partire dal primo assente, nelle scuole con
organico, rispettivamente, fino a 10 unita' di personale
ausiliario ed a 4 unita' di personale collaboratore;
b) a partire dal secondo assente in poi, nelle scuole
con organico, rispettivamente, superiore a 10 unita' di
personale ausiliario ed a 4 unita' di personale
collaboratore.
2-bis. Le supplenze temporanee di cui al comma 2 vanno
conferite a partire dal primo giorno in cui si determinano
le condizioni previste dal medesimo comma 2, per il tempo
strettamente necessario e limitatamente al periodo compreso
tra l'inizio e il termine delle lezioni, con esclusione
delle vacanze natalizie e pasquali.
(3. A decorrere dall'anno scolastico 1989-90 e'
autorizzata la spesa annua di lire 30 miliardi, da
iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione, da destinare
all'erogazione di compensi a favore del personale non
docente indicato nel comma 2, chiamato a maggiori impegni
di servizio per assenza di altro personale di pari
qualifica funzionale, subordinatamente all'accertamento
delle supplenze non conferite.
4. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3,
valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 1032 del suddetto stato di previsione
per l'anno finanziario medesimo e corrispondenti capitoli
per gli esercizi successivi).
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alle occorrenti variazioni di
bilancio".