Legge Ordinaria n. 174 del 05/07/1990 (Pubblicata nella G. U del 11 luglio 1990 n. 160)
Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge 3 ottobre 1987, n. 399, come modificato dall'articolo 15
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' conferita la somma di  lire  100
miliardi per il 1989.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  3  del  D.L. n. 318/1987 (Norme
          urgenti  in  materia  di  agevolazioni   della   produzione
          industriale   delle   piccole   e   medie   imprese   e  di
          rifinanziamento degli interventi  di  politica  mineraria),
          come  modificato  dall'art.  15,  comma  27, della legge 11
          marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), e' il seguente:
             "Art.  3.  -  1.  Per  il  finanziamento dei programmi e
          progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione  e
          lo  sviluppo  delle produzioni artigiane nelle loro diverse
          espressioni  territoriali,  artistiche  e  tradizionali  e'
          istituito,   presso   il   Ministero   dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, in  armonia  con  i  principi
          previsti  dalla  legge  8  agosto  1985,  n. 443, il 'Fondo
          nazionale per l'artigianato'.
             2.  Il Fondo e' utilizzato, per una quota pari al 75 per
          cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra
          le  medesime  con  decreto del Ministro dell'industria, del
          commercio  e   dell'artigianato,   sentito   il   Consiglio
          nazionale  dell'artigianato, di cui all'art. 12 della legge
          8 agosto 1985, n. 443, in  base  al  numero  delle  imprese
          artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il
          reciproco del reddito pro-capite regionale secondo  i  dati
          disponibili  presso  l'Istituto  centrale di statistica nel
          periodo immediatamente precedente la ripartizione.
             3.  Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione
          e  sviluppo  del  settore,   di   rilevanza   nazionale   o
          ultraregionale,   con   riferimento   anche   ad  attivita'
          promozionali all'estero, l'utilizzo  della  restante  quota
          del   quindici   per   cento   e'  disposto  dal  Ministero
          dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  mentre
          quello   del  residuo  dieci  per  cento  e'  disposto  dal
          Consiglio nazionale dell'artigianato  presso  il  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per la
          istituzione del  sistema  informativo  e  dell'osservatorio
          economico  nazionale  dell'artigianato. Con proprio decreto
          il    Ministro    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianato determina altresi' i criteri, le procedure
          e le modalita' di erogazione delle somme, ivi  compresa  la
          verifica di attuazione delle iniziative.
             4.  Le  regioni  trasmettono  annualmente  al  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato   una
          relazione  sull'utilizzo  dei  fondi  ad esse trasferiti ai
          sensi del comma 2.
             5.  Alla  copertura  dell'onere,  valutato  in  lire  40
          miliardi per il 1987, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto,
          ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo  9001
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per
          l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce 'Provvedimenti di
          sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio'.
             6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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