Legge Ordinaria n. 185 del 09/07/1990 (Pubblicata nella G. U del 14 luglio 1990 n. 163)
Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.
                               Art. 01 
                           ((Definizioni)) 
 
  ((1.  Ai  fini  della  presente  legge  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) "prodotti per la difesa": i materiali di cui all'allegato alla
direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni; 
    b) "materiali d'armamento": i materiali di  cui  all'articolo  2,
tra i quali sono compresi i prodotti per la difesa; 
    c) "trasferimento  intracomunitario":  qualsiasi  trasmissione  o
spostamento  di  materiali  d'armamento  da   un   fornitore   a   un
destinatario situato in un altro Stato membro dell'Unione europea; 
    d)  "transito":  sia  il  transito  interno,  vale  a   dire   la
circolazione  di  materiali  d'armamento   di   origine   comunitaria
all'interno del  territorio  doganale  della  Comunita'  europea  con
attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ovvero  Stato  non
appartenente all'Unione europea, senza che  muti  la  loro  posizione
doganale, sia il transito esterno, vale a  dire  la  circolazione  di
materiali d'armamento di  origine  non  comunitaria  all'interno  del
territorio doganale della Comunita' europea per  essere  destinati  a
uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati
verso Stati terzi; 
    e) "trasbordo":  lo  spostamento  (imbarco/sbarco)  di  materiali
d'armamento da un mezzo di  trasporto  a  un  altro  all'interno  del
territorio comunitario; 
    f) "importazione": l'operazione di  movimentazione  di  materiali
d'armamento da fornitori situati al di fuori del territorio  doganale
della Comunita' verso destinatari situati nel  territorio  nazionale.
In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali:
immissione  in  libera  pratica  e  in  consumo;  deposito  doganale;
perfezionamento  attivo;  trasformazione  sotto  controllo  doganale;
ammissione temporanea; reimportazione, cosi' come definite dal codice
doganale comunitario; 
    g) "esportazione": l'operazione di  movimentazione  di  materiali
d'armamento da un fornitore stabilito nel territorio nazionale a  uno
o piu' destinatari stabiliti al  di  fuori  del  territorio  doganale
della Comunita'. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti
regimi doganali: esportazione  definitiva;  perfezionamento  passivo;
riesportazione; esportazione  temporanea,  cosi'  come  definite  dal
codice doganale comunitario; 
    h)  "trasferimento  intangibile"  di  materiali  d'armamento:  la
trasmissione di software o di tecnologia  effettuata  mediante  mezzi
elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o  qualunque  altro
mezzo, compresa la messa a disposizione in forma elettronica di  tali
software e tecnologie al di fuori del territorio nazionale; 
    i) "fornitore": la persona fisica  o  giuridica  stabilita  nella
Comunita' che e' legalmente responsabile di un trasferimento; 
    l) "destinatario": la persona fisica o giuridica stabilita  nella
Comunita' che  e'  legalmente  responsabile  della  ricezione  di  un
trasferimento; 
    m)  "autorizzazione  al   trasferimento   intracomunitario":   la
licenza, rilasciata da un'autorita' nazionale  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea ai sensi della direttiva 2009/43/CE, che permette
ai fornitori di trasferire materiali d'armamento  a  un  destinatario
situato in un altro Stato membro; 
    n) "autorizzazione all'esportazione": la licenza,  rilasciata  ai
sensi della direttiva 2009/43/CE, a fornire materiali  d'armamento  a
una  persona  fisica  o  giuridica  stabilita  in   uno   Stato   non
appartenente all'Unione europea; 
    o) "attraversamento intracomunitario": il trasporto di  materiali
d'armamento attraverso uno o piu' Stati membri  diversi  dallo  Stato
membro di origine e dallo Stato membro di destinazione; 
    p) "attivita' di  intermediazione":  attivita'  poste  in  essere
esclusivamente da  soggetti  iscritti  al  registro  nazionale  delle
imprese di cui all'articolo 3 della presente legge che: 
      1) negoziano o organizzano transazioni che  possono  comportare
il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune  dei  materiali
d'armamento da uno Stato  membro  o  da  uno  Stato  terzo  verso  un
qualsiasi altro Stato; 
      2) acquistano, vendono o dispongono il  trasferimento  di  tali
beni in loro possesso da un Stato membro o terzo verso  un  qualsiasi
altro Stato membro o terzo; 
  q) "delocalizzazione produttiva": il trasferimento da parte di  una
impresa  nazionale  di  processi  produttivi,  ovvero  di   fasi   di
lavorazione, inerenti materiali d'armamento nel territorio  di  Paesi
terzi.)) 
 

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