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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' della legge
1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni
italiane di ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di
qualita', ai fini della difesa e della conservazione delle loro
caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata dallo Stato con
l'apposizione dei marchi "ceramica artistica e tradizionale" e
"ceramica italiana di qualita'".
2. I decori, le forme e la qualita' della ceramica italiana sono
tutelati attraverso:
a) il Consiglio nazionale ceramico;
b) i comitati di disciplinare;
c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze;
d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e
tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi
dell'articolo 4, comma 2.