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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La disposizione transitoria di cui all'articolo 11, comma 2,
della legge 13 aprile 1988, n. 117, trova applicazione nei confronti
del personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, limitatamente
al biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa
legge 13 aprile 1988, n. 117, senza peraltro modificare l'ordine di
anzianita' del medesimo personale ai fini dell'applicazione
dell'articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.
2. Al relativo onere finanziario, valutato per gli anni 1990, 1991
e 1992, rispettivamente, in lire 41,8 milioni, in lire 66,3 milioni
ed in lire 46,6 milioni, si provvede mediante l'indisponibilita' di
due posti per tre anni nelle qualifiche di consigliere, primo
referendario e referendario di cui alla tabella A allegata alla legge
27 aprile 1982, n. 186.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GASPARI, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 11 della legge n.
117/1988 si veda nelle note all'art. 1.
- Per il titolo della legge n. 186/1982 si veda nelle
note all'art. 1.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 11 della legge n.
117/1988 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio
delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei
magistrati) e' il seguente: "2. Si applicano ai
referendari a primi referendari della Corte dei conti gli
articoli 17, 18, 50, settimo comma, e 51, primo comma,
della legge 27 aprile 1982, n. 186, con decorrenza
dell'entrata in vigore della presente legge".
La citata legge n. 117/88 e' entrata in vigore il 16
aprile 1988.
- Il testo del primo comma dell'art. 21 della legge n.
186/1982 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e
del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di
Stato e dei tribunali amministrativi regionali) e' il
seguente: "I consiglieri di Stato e i consiglieri di
tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto
anni di anzianita' nelle rispettive qualifiche, conseguono
la nomina alle qualifiche di cui al n. 2) del precedente
art. 14, nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio
di idoneita' espresso dal consiglio di presidenza sulla
base di criteri predeterminati che tengano conto in ogni
caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e
dell'anzianita' di servizio".
Le qualifiche di cui al n. 2) dell'art. 14 della
medesima legge n. 186/1982 sono: presidenti di sezione del
Consiglio di Stato; presidenti di tribunale amministrativo
regionale.