Legge Ordinaria n. 189 del 13/07/1990 (Pubblicata nella G. U del 17 luglio 1990 n. 165)
Estensione dei benefici previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, al personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  La  disposizione  transitoria  di cui all'articolo 11, comma 2,
della legge 13 aprile 1988, n. 117, trova applicazione nei  confronti
del personale di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, limitatamente
al biennio successivo alla data di entrata  in  vigore  della  stessa
legge  13  aprile 1988, n. 117, senza peraltro modificare l'ordine di
anzianita'  del  medesimo   personale   ai   fini   dell'applicazione
dell'articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186.
  2.  Al relativo onere finanziario, valutato per gli anni 1990, 1991
e 1992, rispettivamente, in lire 41,8 milioni, in lire  66,3  milioni
ed  in  lire 46,6 milioni, si provvede mediante l'indisponibilita' di
due posti  per  tre  anni  nelle  qualifiche  di  consigliere,  primo
referendario e referendario di cui alla tabella A allegata alla legge
27 aprile 1982, n. 186.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 13 luglio 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  GASPARI, Ministro per la funzione
                                  pubblica
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
             -  Per  il testo del comma 2 dell'art. 11 della legge n.
          117/1988 si veda nelle note all'art. 1.
             -  Per  il  titolo della legge n. 186/1982 si veda nelle
          note all'art. 1.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  del  comma  2  dell'art. 11 della legge n.
          117/1988 (Risarcimento dei danni  cagionati  nell'esercizio
          delle  funzioni  giudiziarie  e  responsabilita' civile dei
          magistrati)  e'  il  seguente:    "2.   Si   applicano   ai
          referendari  a  primi referendari della Corte dei conti gli
          articoli 17, 18, 50, settimo  comma,  e  51,  primo  comma,
          della   legge  27  aprile  1982,  n.  186,  con  decorrenza
          dell'entrata in vigore della presente legge".
             La  citata  legge  n.  117/88 e' entrata in vigore il 16
          aprile 1988.
             -  Il  testo del primo comma dell'art. 21 della legge n.
          186/1982 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa  e
          del  personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di
          Stato e  dei  tribunali  amministrativi  regionali)  e'  il
          seguente:  "I  consiglieri  di  Stato  e  i  consiglieri di
          tribunale amministrativo regionale, al compimento  di  otto
          anni  di anzianita' nelle rispettive qualifiche, conseguono
          la nomina alle qualifiche di cui al n.  2)  del  precedente
          art.  14, nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio
          di idoneita' espresso dal  consiglio  di  presidenza  sulla
          base  di  criteri  predeterminati che tengano conto in ogni
          caso    dell'attitudine     all'ufficio     direttivo     e
          dell'anzianita' di servizio".
             Le  qualifiche  di  cui  al  n.  2)  dell'art.  14 della
          medesima legge n.  186/1982 sono: presidenti di sezione del
          Consiglio  di Stato; presidenti di tribunale amministrativo
          regionale.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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