Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 59 del codice penale e' sostituito
dai seguenti:
"Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a
favore dell'agente anche se da lui non conosciute, o da lui per
errore ritenute inesistenti.
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico
dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o
ritenute inesistenti per errore determinato da colpa".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 59 del codice penale, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 59 (Circostanze non conosciute o erroneamente
supposte). Le circostanze che attenuano o escludono la pena
sono valutate a favore dell'agente anche se da lui non
conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.
Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a
carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero
ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore
determinato da colpa.
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze
aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o
a favore di lui.
Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze
di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a
favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore
determinato da colpa, la punibilita' non e' esclusa, quando
il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo".