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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni in materia di adeguamento automatico della
retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita contenute
nella legge 26 febbraio 1986, n. 38, e nell'articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, sono
prorogate fino alla data del 31 dicembre 1991.
2. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi
interconfederali stipulati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge che prevedono modificazioni nella
struttura delle retribuzioni riguardanti anche la materia di cui al
comma 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 38/1986 reca: "Disposizioni in materia di
indennita' di contingenza". Si ritiene utile trascrivere il
testo del relativo art. 1:
"Art. 1. - 1. A partire dal 31 gennaio 1986 e fino alla
data del 31 dicembre 1989 i datori di lavoro appartenenti a
categorie per le quali sono stati stipulati accordi o
contratti collettivi nazionali che prevedano meccanismi di
adeguamento automatico della retribuzione per effetto di
variazioni del costo della vita, sono tenuti a
corrispondere il predetto adeguamento determinandolo nella
misura derivante dall'applicazione dei criteri di calcolo
di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, con la decorrenza e con
le cadenze ivi previste. A tal fine si fara' riferimento
alla somma del minimo tabellare previsto dai contratti
collettivi nazionali di categoria per ciascun livello di
inquadramento e dell'indennita' di contingenza, spettanti
nel mese precedente a quello dell'adeguamento. In sede di
prima applicazione del meccanismo di cui sopra, l'entita'
dell'indennita' di contingenza e' pari per il settore
industriale a 684.189 lire e per gli altri settori
contrattuali ai corrispondenti valori in atto.
2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la
disciplina prevista nel comma 1. Sono nulle e vengono
sostituite di diritto dalla norma di cui al comma 1 le
clausole di accordi o contratti collettivi vigenti, in
contrasto con la predetta norma.
3. Le norme della presente legge non si applicano ai
prestatori di lavoro con qualifica di dirigente ai sensi
dell'art. 2095 del codice civile nonche' ai prestatori di
lavoro addetti ai servizi domestici".
L'art. 2095 del codice civile soprarichiamato elenca le
categorie dei prestatori di lavoro subordinato, ivi
compresi i prestatori di lavoro con qualifica di dirigente
amministrativo e tecnico.
- Il D.P.R. n. 13/1986 reca: "Norme risultanti dalla
disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di
cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29
marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87". Si
trascrive il testo del relativo art. 16:
"Art. 16 (Modifica del meccanismo della indennita'
integrativa speciale). - 1. L'attuale sistema di
adeguamento retributivo al costo della vita e' modificato
come segue:
a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva:
per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso
percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il
valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto
a quello del semestre precedente. Tale tasso percentuale di
incremento e' arrotondato sulla seconda cifra decimale;
b) rivalutazione del cento per cento di una somma
mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale
pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile
eccedente tale parte.
I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale
delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento
costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei
semestri successivi.
La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25
per cento, viene determinata come segue: lo stipendio
mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo
per dodici quello annuo lordo base in atto il mese
precedente a quello dell'adeguamento, piu' l'indennita'
integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la
quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come
sopra rivalutata;
c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di
novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il
primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986;
d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il
tasso percentuale semestrale medio e' determinato prendendo
come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di
134.00.
2. Nel caso di variazione delle imposte indirette, ai
fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro
razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di
cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalita'
e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei
beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base
di calcolo per la determinazione dell'indennita' di
contingenza.
3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al
costo della vita di cui al presente articolo sara'
assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni".
A norma dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1986, n. 37,
recante disposizioni in materia di indennita' integrativa
speciale, era previsto che la disciplina contenuta
nell'articolo soprariportato si dovesse applicare fino al
31 dicembre 1989. Tale articolo prevede inoltre
l'estensione di detta disciplina anche ai dipendenti dello
Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, aventi
titolo all'indennita' integrativa speciale, sottratti alla
contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo
1983, n. 93, ed al personale il cui trattamento giuridico
e' disciplinato direttamente da disposizioni di legge.