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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1975, n.
644, e' sostituito dal seguente:
"Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, qualora dotati di reparti di
rianimazione e di chirurgia generale, sono tenuti a svolgere
attivita' di prelievo, previa comunicazione in tal senso trasmessa al
Ministero della sanita'. Il prelievo puo' effettuarsi altresi' nelle
case di cura private all'uopo autorizzate dal Ministero della
sanita'".
2. All'articolo 9 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, sono
aggiunti i seguenti commi:
"I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono effettuare
le operazioni di prelievo in tutte le strutture ospedaliere pubbliche
indicate all'articolo 3, secondo comma, della presente legge.
I collegi medici previsti dall'articolo 3, ultimo comma, e
dall'articolo 5 della presente legge sono tenuti, a richiesta, ad
accertare la morte del probabile donatore presso strutture
ospedaliere diverse da quelle di appartenenza".
3. Le disposizioni relative all'autorizzazione al prelievo di parti
di cadavere contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16
giugno 1977, n. 409, sono riferite alle sole case di cura private.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano sino
all'entrata in vigore della nuova disciplina organica in materia di
prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e,
successivamente, in quanto con essa non incompatibili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
DE LORENZO, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 644/1975
(Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di
trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da
cadavere a scopo di produzione di estratti per uso
terapeutico), cosi' come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 3. - Fermo l'obbligo dei medici curanti, in caso
di cessazione del battito cardiaco, di compiere tutti gli
interventi suggeriti dalla scienza e dalla tecnica per
salvaguardare la vita del paziente, quando, previo
adempimento di tutte le condizioni previste dalla legge, il
corpo di una persona deceduta viene destinato ad operazioni
di prelievo, l'accertamento della morte deve essere
effettuato, salvo i casi di cui all'art. 4, mediante il
rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non
meno di venti minuti primi e l'accertamento di assenza di
respirazione spontanea, dopo sospensione, per due minuti
primi, di quella artificiale e di assenza di attivita'
elettrica cerebrale, spontanea e provocata.
Gli ospedali, gli istituti universitari e gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico, qualora dotati di
reparti di rianimazione e di chirurgia generale, sono
tenuti a svolgere attivita' di prelievo, previa
comunicazione in tal senso trasmessa al Ministero della
sanita'. Il prelievo puo' effettuarsi altresi' nelle case
di cura private all'uopo autorizzate dal Ministero della
sanita'.
Il Ministero della sanita' rilascia l'autorizzazione ai
sensi del secondo e terzo comma dell'art. 10 della presente
legge.
Le operazioni di prelievo della cornea possono essere
effettuate anche in luoghi diversi da quelli indicati nei
commi precedenti purche' eseguite da sanitari appartenenti
agli enti, istituti o case di cura indicati nel presente
articolo.
La morte deve essere accertata da un collegio di tre
medici, di cui uno esperto in cardiologia ed uno esperto in
elettroencefalografia".
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 644/75,
cosi' come integrato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 9. - I medici che effettuano il prelievo delle
parti di cadavere ed il successivo trapianto devono essere
diversi da quelli che accertano la morte.
I medici autorizzati ad effettuare il trapianto possono
effettuare le operazioni di prelievo in tutte le strutture
ospedaliere pubbliche indicate all'art. 3, secondo comma,
della presente legge.
I collegi medici previsti dall'art. 3, ultimo comma, e
dall'art. 5 della presente legge sono tenuti, a richiesta,
ad accertare la morte del probabile donatore presso
strutture ospedaliere diverse da quelle di appartenenza".
- Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 644/1975
soprarichiamato e' il seguente:
"Art. 5. - L'accertamento della morte nei casi di cui
all'articolo precedente deve essere effettuato da un
collegio medico composto da un medico legale, da un medico
anestesista-rianimatore e da un medico neurologo esperto in
elettroencefalografia.
Tale collegio deve esprimere un giudizio unanime circa
il momento della morte.
Al momento dell'osservazione delle condizioni indicate
nel primo comma dell'articolo precedente, i sanitari
predetti devono avvertire la direzione sanitaria della
presenza di un probabile donatore.
Durante l'osservazione delle condizioni indicate nel
primo comma dell'articolo precedente, i sanitari predetti
curano che siano effettuati gli accertamenti dei caratteri
immuno-genetici del probabile donatore. I risultati degli
accertamenti debbono essere immediatamente comunicati al
centro regionale o interregionale di riferimento di cui
all'art. 13.
Sulle persone la cui morte e' stata accertata nei modi
indicati nel precedente articolo e' consentito il prelievo
di parti del corpo a scopo di trapianto terapeutico,
purche' sia le operazioni di accertamento della morte, sia
quelle di prelievo siano compiute presso enti ospedalieri
od istituti universitari".
- Il D.P.R. n. 409/1977 reca: "Regolamento di esecuzione
della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina
dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico".