Legge Ordinaria n. 21 del 07/02/1990 (Pubblicata nella G. U del 15 febbraio 1990 n. 38)
Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, a coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Coloro  che  abbiano  acquisito  la  cittadinanza  italiana per
matrimonio  o  per   naturalizzazione   possono   beneficiare   delle
disposizioni  di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153,
relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio
conseguiti  all'estero  nelle  scuole  straniere  corrispondenti alle
scuole italiane elementari e medie e  dei  titoli  finali  di  studio
conseguiti  nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio
finali di istruzione secondaria di secondo grado.
  2.  Gli  interessati dovranno esibire al provveditorato agli studi,
cui   inoltreranno   la   prescritta   domanda    di    equipollenza,
documentazione  idonea  a  comprovare  la  precedente  condizione  di
cittadino straniero.
  3. Le prove di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153,
possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 1 soltanto dopo
un  soggiorno  in  Italia di almeno sei mesi. Gli interessati possono
comprovare il requisito di cui al presente comma attraverso qualunque
documento proveniente dalla pubblica amministrazione che sia idoneo a
provarlo.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 7 febbraio 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  MATTARELLA, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  sole  fine  di  facilitare  la  lettura  della
          disposizione  di  legge  alla  quale e' operato il rinvio e
          della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
          Nota all'art. 1:
             Il testo dell'art. 5 della legge n. 153/1971 (Iniziative
          scolastiche, di assistenza scolastica  e  di  formazione  e
          perfezionamento   professionali  da  attuare  all'estero  a
          favore dei lavoratori italiani  e  loro  congiunti)  e'  il
          seguente:
             "Art.  5.  -  I  lavoratori  italiani  e  loro congiunti
          emigrati che abbiano conseguito  all'estero  un  titolo  di
          studio  nelle  scuole  straniere corrispondenti alle scuole
          italiane   elementare    e    media    possono    ottenerne
          l'equipollenza a tutti gli effetti di legge con i titoli di
          studio italiani  a  condizione  che  sostengano  una  prova
          integrativa  di  lingua e cultura generale italiana secondo
          le norme e i  programmi  stabiliti  con  provvedimento  del
          Ministro  per  la  pubblica  istruzione,  d'intesa  con  il
          Ministro per gli affari esteri.
             Dalla   prova   integrativa  sono  esentati  coloro  che
          producano  l'attestato  di  frequenza  con  profitto  delle
          classi  o  corsi di cui alle lettere a) e b) del precedente
          art. 2, ovvero siano in possesso di  un  titolo  di  studio
          straniero  che  comprenda la lingua italiana tra le materie
          classificate.
             I  provveditori  agli  studi,  accertate  le  condizioni
          previste nei  precedenti  commi,  rilasciano  il  documento
          comprovante  l'equipollenza sulla base di tabelle stabilite
          con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentito
          il   Consiglio   superiore  della  pubblica  istruzione  di
          concerto con il Ministro per gli affari esteri.
             I  lavoratori  italiani  e  loro  congiunti emigrati che
          abbiano conseguito all'estero un titolo  finale  di  studio
          nelle   scuole   straniere   corrispondenti  agli  istituti
          italiani di istruzione secondaria di  secondo  grado  o  di
          istruzione professionale possono ottenerne l'equipollenza a
          tutti gli effetti di legge con i titoli  di  studio  finali
          italiani  a  condizione che sostengano le prove integrative
          eventualmente  ritenute  necessarie  per  ciascun  tipo  di
          titolo  di  studio  straniero  da  una apposita commissione
          nominata dal Ministro per la pubblica istruzione,  composta
          da  sette  membri,  uno  dei  quali designato dal Ministero
          degli affari esteri.
             Le   prove  sono  sostenute  nella  sede  stabilita  dal
          provveditore agli studi al quale  e'  stata  presentata  la
          domanda dall'interessato.
             I  programmi  e  le modalita' di svolgimento delle prove
          sono  stabiliti  con  provvedimento  del  Ministro  per  la
          pubblica  istruzione,  sentito il Consiglio superiore della
          pubblica istruzione,  d'intesa  con  il  Ministro  per  gli
          affari esteri.
             Il  documento  comprovante  l'equipollenza e' rilasciato
          dal provveditore agli studi.
             La   validita'  in  Italia  di  attestati  di  qualifica
          professionale acquisiti all'estero da lavoratori italiani o
          loro  congiunti emigrati, diversi da quelli considerati nel
          terzo comma del precedente art. 4, e' concessa  sulla  base
          di  tabelle di equipollenza approvate con provvedimenti del
          Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da  emanarsi
          d'intesa con il Ministro per gli affari esteri e sentito il
          Ministro per  la  pubblica  istruzione  ove  si  tratti  di
          questioni   rientranti   anche  nella  sua  competenza.  Il
          documento  comprovante  l'estensione  della  validita'   e'
          rilasciato  dall'ufficio  provinciale  del  lavoro  e della
          massima occupazione.
             Gli    interessati   dovranno   esibire   un   attestato
          dell'autorita'  consolare  comprovante  la  condizione   di
          lavoratori italiani o loro congiunti emigrati".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)