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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Fusioni, trasformazioni e conferimenti
1. Gli enti creditizi pubblici iscritti nell'albo di cui
all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' le casse comunali di
credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria
che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare
trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi
natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni o
conferimenti, risultino comunque societa' per azioni operanti nel
settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che
raccolgono risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la
raccolta del risparmio a medio e lungo termine.
2. Alle operazioni di cui al comma 1 nonche' ai conferimenti
dell'azienda, effettuati dai medesimi enti creditizi pubblici, in una
o piu' societa' per azioni gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero
appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per
oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, si
applicano le norme fiscali di cui all'articolo 7.
3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2, una volta deliberate dagli
organi interni competenti in materia di modifiche statutarie, devono
essere approvate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), che
deve accertarne la rispondenza alle esigenze di razionalizzazione del
sistema creditizio.