Legge Ordinaria n. 221 del 30/07/1990 (Pubblicata nella G. U del 7 agosto 1990 n. 183)
Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                   Indirizzi generali ed attivita' 
                        di interesse nazionale 
  1. Il Comitato interministeriale per  la  programmazione  economica
(CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvede con le  modalita'  di  cui  all'articolo  2,  secondo
comma, della  legge  6  ottobre  1982,  n.  752,  ad  aggiornare  gli
indirizzi generali della politica  nazionale  del  settore  minerario
sulla base dei risultati conseguiti con gli interventi disposti dalla
medesima legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni  ed
integrazioni. I nuovi indirizzi  di  politica  mineraria  devono,  in
particolare, perseguire gli obiettivi, in vista  dell'attuazione  del
mercato unico europeo,  di  elevare  il  grado  di  economicita'  del
settore  mediante  l'ammodernamento,   la   ristrutturazione   o   la
riconversione delle  strutture  minerarie  esistenti  sul  territorio
nazionale, di  accrescere  il  livello  tecnologico  delle  industrie
minerarie,   promuovendo    attivita'    di    ricerca    finalizzata
all'innovazione  dei  processi  e  dei  prodotti   minerallurgici   e
metallurgici, e  di  favorire  un  piu'  esteso  inserimento  ed  una
maggiore integrazione  dell'industria  mineraria  italiana  in  campo
internazionale, anche al  fine  di  mantenere  e  di  valorizzare  le
professionalita' esistenti nel settore. 
  2. Entro il termine di cui al comma 1  il  CIPE  aggiorna  l'elenco
delle sostanze minerali che  rivestono  rilevante  interesse  per  il
Paese  e  indica,  sulla  base  dei   livelli   di   mineralizzazione
riscontrati   sul   territorio   nazionale   e   dei    criteri    di
razionalizzazione del settore, le attivita'  minerarie  che,  per  il
preminente valore strategico o sociale, devono  essere  mantenute  in
fase produttiva con gli interventi di cui all'articolo 7, anche se la
relativa coltivazione dia luogo a perdite di gestione. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 2 della legge n. 752/1982 (Norme
          per l'attuazione della politica mineraria), e' il seguente:
             "Art.   2.   -  Il  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione   economica   (CIPE),   entro    sei    mesi
          dall'entrata  in  vigore  della presente legge, su proposta
          del    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,    previo    parere   della   commissione
          consultiva interregionale  di  cui  all'articolo  13  della
          legge  16  maggio 1970, n. 281, e sentite le organizzazioni
          dei  lavoratori  e  le  associazioni   imprenditoriali   di
          categoria,  fissa  gli  indirizzi  generali  della politica
          nazionale nel settore minerario, nel quadro delle  esigenze
          generali  di  sviluppo economico del Paese, ed in linea con
          le politiche comunitarie in materia mineraria, per  attuare
          una  politica organica di approvvigionamento e di razionale
          utilizzazione delle materie prime minerarie.
             Il  CIPE  entro il termine suddetto, previo parere della
          commissione consultiva interregionale di  cui  all'articolo
          13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, individua inoltre le
          sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per  il
          Paese  e  indica le azioni da intraprendere per lo sviluppo
          del settore.
             Il  CIPE annualmente verifica ed eventualmente modifica,
          previo parere della commissione  consultiva  interregionale
          di  cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
          le indicazioni di cui al precedente comma.
             Il  CIPE  determina i criteri per il coordinamento delle
          iniziative  suscettibili  di  beneficiare  di  aiuti  delle
          Comunita' economiche europee".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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