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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Nei confronti delle imprese esercenti servizi di trasporto a
fune, operanti con finalita' turistiche in territori montani
interessati dagli eccezionali fenomeni climatici-meteorologici di
carenza delle precipitazioni nevose, sono sospesi i termini per gli
adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza e
assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti,
nonche' i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale.
2. Sono altresi' sospesi i versamenti in materia di imposte
dirette, anche in qualita' di sostituti d'imposta, la riscossione
mediante ruoli e gli obblighi di liquidazione e versamento
dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Le sospensioni disposte dai commi 1 e 2 decorrono dalla data di
entrata in vigore della presente legge fino al 30 novembre 1990.
4. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto
delle predette sospensioni avverra', mediante rateizzazione in un
anno e senza corresponsione di interessi o altri oneri, a decorrere
dal 31 dicembre 1990.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.