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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
1. La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata
con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse
generale.
2. Il pluralismo, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita'
dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze
politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle
liberta' e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano
principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con
il concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente
legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano inviariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.