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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per
l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Roma il 9
dicembre 1987.