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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 10 del testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive
modificazioni, e' aggiunto il seguente:
"Non sono considerati trasporti eccezionali:
a) il trasporto di veicoli, mediante autoveicoli aventi
attrezzatura permanente specifica, con altezza che eccede nel limite
di 20 centimetri e con lunghezza che eccede nel limite del 12 per
cento le misure massime stabilite dall'articolo 32. L'eccedenza in
lunghezza puo' essere anteriore o posteriore, oppure soltanto
posteriore, ma sempre entro il limite del 12 per cento;
b) il trasporto di containers qualora l'altezza del veicolo
carico ecceda di non oltre 30 centimetri l'altezza massima stabilita
dall'articolo 32".
2. Dopo il nono comma dell'articolo 10 del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni,
e' aggiunto il seguente:
"Il provvedimento di autorizzazione non impone la scorta della
polizia della strada con riferimento al trasporto delle seguenti cose
indivisibili, a condizione che almeno una di esse richieda l'impegno
di veicoli eccezionali ai sensi del secondo comma che non eccedono a
pieno carico il peso complessivo di 38 tonnellate se isolati a tre
assi, 48 tonnellate se isolati a quattro assi, 86 tonnellate se
complessi a sei assi e 108 tonnellate se complessi a otto assi e che
i veicoli o i complessi rispettino, anche con il carico, le
dimensioni massime di cui al terzo comma:
a) blocchi di pietra pregiata, dalla cava al luogo di lavoro;
b) elementi indivisibili per la costruzione di opere pubbliche
nonche' edili;
c) prodotti siderurgici e industriali, compresi i coils e
laminati grezzi".
3. Alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 58 del testo
unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "ad eccezione dei
veicoli adibiti al trasporto di veicoli e di containers di cui al
terzo comma dell'articolo 10".
4. Dopo l'articolo 121 del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, e'
inserito il seguente:
"Art. 121-bis. (Circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di
veicoli e di containers ). - 1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto
di veicoli di cui alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 10
possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o
sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 metri e con altezza
libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo
rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20
centimetri.
2. I veicoli adibiti al trasporto di containers di cui alla lettera
b) del terzo comma dell'articolo 10 possono circolare con il loro
carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di
sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso
delle opere d'arte non inferiore a 30 centimetri.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200
mila a lire 800 mila".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI