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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il quadro XI - ruolo normale del Corpo delle capitanerie di
porto - di cui all'allegato A, tabella 2, della legge 12 novembre
1955, n. 1137, gia' sostituito dalla tabella D allegata alla legge 31
dicembre 1982, n. 979, e' sostituito da quello riportato in allegato
alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 1137/1955 contiene norme per l'avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica.
- La legge n. 979/1982 reca disposizioni per la difesa
del mare.