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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 1991 e 1992 e, per il
1990, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a cura del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla
legge 5 agosto 1981, n. 416, e' corrisposto un contributo in conto
capitale rispettivamente di lire 120 milioni per il 1990, lire 100
milioni per il 1991 e lire 100 milioni per il 1992 per ciascun
impianto di diffusione radiofonica che, sulla base delle
documentazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, risulti essere
stato utilizzato per diffondere i propri programmi nell'intero
triennio 1986-1988, alle imprese radiofoniche private che nei primi
tre anni successivi all'entrata in vigore dell'articolo 11 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, abbiano:
a) trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su
avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o
letterari per non meno di nove ore comprese tra le ore sette e le ore
venti;
b) utilizzato esclusivamente per la diffusione dei propri
programmi, in ciascuno dei tre anni, almeno 60 impianti di
trasmissione ubicati in almeno 35 province e in almeno 14 regioni
italiane e che, quantomeno nel terzo anno, abbiano esteso il numero
di impianti al 50 per cento delle province e all'85 per cento delle
regioni;
c) usufruito delle agevolazioni e dei rimborsi di cui al comma 1
o dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 11 della citata
legge n. 67 del 1987.
2. Condizione per la corresponsione dei contributi di cui al comma
1 e' l'impegno delle imprese a rispettare nel quinquennio 1990-1994
le condizioni previste alle lettere a) e b) del comma medesimo. Tale
impegno deve essere comunicato entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge al Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 416/1981 reca: "Disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria":
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 410/1987 (Disciplina dei metodi e
delle procedure per l'accertamento dei requisiti per
l'accesso da parte delle imprese radiofoniche di
informazione alle provvidenze di cui all'art. 11 della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonche' per la verifica
periodica della loro persistenza) e' il seguente:
"Art. 2. (Documentazione). - 1. Alla domanda devono
essere allegati i seguenti documenti:
a) atto di notorieta' o dichiarazione sostitutiva a
firma del legale rappresentante dell'impresa di
radiodiffusione sonora, ai sensi dell'art. 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:
1) la sede legale dell'impresa, l'ubicazione degli
impianti di trasmissione, la frequenza utilizzata, nonche'
l'ambito territoriale raggiunto dalle trasmissioni;
2) la testata radiofonica giornalistica che
contraddistingue le trasmissioni di una stessa stazione
emittente e il tribunale presso il quale e' stata
effettuata la registrazione;
3) il giornalista professionista o pubblicista
direttore responsabile della testata;
4) il proprietario della testata, nel caso che lo
stesso sia diverso dalla persona fisica o dalla societa'
che esercita l'impresa radiofonica;
5) le ore di trasmissione quotidiane effettuate, in
ciascun giorno dell'anno di riferimento dei contributi, tra
le ore 7 e le ore 20;
6) le ore di trasmissione dei propri programmi
informativi su avvenimenti politici e/o religiosi, e/o
economici, e/o sociali, e/o sindacali, e/o letterari, con
indicazione della percentuale rappresentata sulle ore di
trasmissione di cui al n. 5);
7) il numero di codice fiscale e di partita IVA
dell'impresa;
b) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e
dello statuto nonche' del verbale dell'assemblea che ha
proceduto alla nomina degli amministratori e dei sindaci
della societa' esercenti l'impresa di radiodiffusione,
ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della persona fisica
che esercita l'impresa;
c) nel caso che la societa' esercente l'impresa di
radiodiffusione sia costituita in forma cooperativa, atto
di notorieta' o dichiarazione sostitutiva a firma del
legale rappresentante della cooperativa, ai sensi dell'art.
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente l'elenco
dei soci al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento dei
contributi, con la qualifica professionale, nonche', nel
caso delle cooperative di cui al quarto comma dell'art. 6
della legge 5 agosto 1981, n. 416, cosi' come sostituito
dall'art. 4 della legge, l'elenco dei dipendenti
dell'impresa aventi rapporto di lavoro regolato da
contratto di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva
con la cooperativa medesima;
d) il palinsesto dei programmi trasmessi reso con atto
di notorieta' o dichiarazione sostitutiva a firma del
legale rappresentante dell'impresa di radiodiffusione
sonora, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15. A decorrere dalla domanda per le provvidenze relativa
all'anno 1988, nel caso in cui l'impresa di radiodiffusione
sonora non abbia effettuato la comunicazione preventiva
prevista dal comma 3 dell'art. 1, devono essere allegati i
dischi o nastri contenenti, per ciascun anno la
registrazione dei programmi trasmessi nelle ore indicate al
n. 5) della lettera a). Ai fini della comunicazione del
palinsesto, a decorrere dal 1 gennaio 1988, presso le
imprese di radiodiffusione sonora che deve essere istituito
apposito registro, con pagine numerate e vidimate da
notaio, sul quale devono essere indicati contenuto e durata
di ogni programma trasmesso. Il registro deve essere tenuto
a disposizione del Servizio dell'editoria.
2. Per le domande successive alla prima, e' consentito
far riferimento ai documenti di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 1 allegati alla prima domanda, ovvero
presentati in un secondo momento a completamento e corredo
della stessa, ai sensi dell'articolo 7, sempreche' non
siano intervenute variazioni.
3. Per le sole imprese di radiodiffusione sonora di
testate organi di partito politico, in aggiunta ai
documenti suindicati, devono altresi' essere allegati alla
domanda:
a) i bilanci dell'anno di riferimento dei contributi e
dell'anno precedente (redatti ai sensi dell'articolo 2217
del codice civile);
b) la certificazione degli stessi da parte della
societa' di revisione aventi i requisiti di cui
all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1975, n. 136, ed iscritte nell'albo speciale di
cui all'articolo 9 dello stesso decreto, ovvero, nel caso
vengano richiesti i contributi di cui al comma 2
dell'articolo 11 della legge per l'anno 1986, una speciale
relazione per gli anni 1985 e 1986, con particolareggiata
evidenziazione, dei costi, redatta da societa' di revisione
aventi i requisiti suddetti;
c) atto di notorieta' o dichiarazione sostitutiva a
firma del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui
risulti che il soggetto esercente l'impresa di
radiodiffusione sonora non sia editore ovvero non
controlli, direttamente o indirettamente, organi di
informazione che usufruiscano dei contributi di cui
all'articolo 9, comma 6, della legge.
4. I costi risultanti dai bilanci da valutare ai fini
della quantificazione del contributo previsto dall'articolo
11, comma 2, della legge sono quelli effettivamente ed
esclusivamente concernenti l'attivita' caratteristica e
propria dell'impresa di radiodiffusione sonora. Analogo
criterio vale anche per gli ammortamenti.
5. L'utilizzazione della frequenza, indicata
dall'impresa di radiodiffusione sonora nella domanda, non
costituisce titolo prioritario in sede di futura
regolamentazione del settore dell'emittenza radiotelevisiva
privata e per i conseguenti provvedimenti applicativi".
- Il testo dell'articolo 11 della legge n. 67/1987
(Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria) e' il seguente:
"Art. 11 (Contributi ad imprese radiofoniche di
informazione).
1. - Fino all'entrata in vigore delle nuove norme sul
sistema radiotelevisivo misto, le imprese radiofoniche
costituite nelle forme e con i requisiti di cui ai commi 1,
2 e 3 dell'articolo 9, che abbiano registrato la testata
radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente
tribunale, e che trasmettono quotidianamente propri
programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi,
economici, sociali, sindacali, o letterari per non meno del
25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore
7 e le ore 20, hanno diritto a far tempo dal 1 gennaio
1986:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28
della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse
modalita' anche ai consumi di energia elettrica;
b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per
l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi
di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del
Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale;
b) trasmettano quotidianamente propri programmi
informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici,
sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per
cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le
ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'articolo 9,
viene corrisposto a cura del Servizio dell'editoria della
Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge 5 agosto
1981, n. 416, per il quinquennio 1986-1990 un contributo
annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi
risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo
riferimento per la prima applicazione agli esercizi 1985 e
1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a
due miliardi.
3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto
alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5
agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalita'
anche ai consumi di energia elettrica, nonche' alle
agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al
rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente
articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, saranno disciplinati i
metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei
requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente
articolo, nonche' per la verifica periodica della loro
persistenza".
La citata legge n. 67/1987 e' entrata in vigore il 10
marzo 1987 (n.d.r.).