Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nuovi stipendi
1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, comprensivi del
conglobamento di lire 1.081.000 di cui all'articolo 1, comma 11,
dello stesso decreto, per il personale militare dell'Esercito,
esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, sino
al grado di tenente colonnello compreso, a regime sono:
a) livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.081.000;
b) livello sesto . . . . . . . . . . . . . . . . " 11.331.000; c)
livello sesto-bis . . . . . . . . . . . . . . " 12.331.000;
d) livello settimo . . . . . . . . . . . . . . . " 13.331.000; e)
livello ottavo . . . . . . . . . . . . . . . . " 15.531.000; f)
livello ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . " 17.084.000.
2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione
dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con
decorrenza 1 luglio 1990.
3. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi:
a) livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . L. 354.600; b)
livello sesto . . . . . . . . . . . . . . . . " 385.600; c)
livello sesto-bis . . . . . . . . . . . . . . " 436.100;
d) livello settimo . . . . . . . . . . . . . . . " 486.600; e)
livello ottavo . . . . . . . . . . . . . . . . " 512.000; f)
livello ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . " 563.200.
4. Dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi:
a) livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.668.600;
b) livello sesto . . . . . . . . . . . . . . . . " 1.815.200; c)
livello sesto-bis . . . . . . . . . . . . . . " 2.052.850;
d) livello settimo . . . . . . . . . . . . . . . " 2.290.500; e)
livello ottavo . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.410.000; f)
livello ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . " 2.715.500.
5. Dal 1 luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti
aumenti stipendiali annui lordi:
a) livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.800.000;
b) livello sesto . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.050.000; c)
livello sesto-bis . . . . . . . . . . . . . . " 3.450.000;
d) livello settimo . . . . . . . . . . . . . . . " 3.850.000; e)
livello ottavo . . . . . . . . . . . . . . . . " 4.050.000; f)
livello ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . " 4.563.000.
6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino
alla data del conseguimento di quello successivo.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariate il valore e l'efficacia degli
atti legislativi trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il D.L. n. 379/1987 riguarda la concessione di
miglioramenti economici al personale militare e la
riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e
militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed
equiparato.
Si trascrive il testo dei commi: 1, 2, 4, 8, 9, 11 e
15-bis.
"1. Gli aumenti annui lordi derivanti dall'applicazione
del presente decreto per i militari dell'Esercito, esclusa
l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica,
sino al grado di tenente colonnello compreso, rispetto allo
stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono cosi'
determinati:
Dal 1 gennaio Dal 1 gennaio Dal 1 gennaio
Livello 1986 1987 1988
- - - -
V . . . . . . . 420.000 910.000 1.400.000
VI . . . . . . 510.000 1.105.000 1.700.000
VI-bis . . . . 555.000 1.202.000 1.850.000
VII . . . . . . 600.000 1.300.000 2.000.000
VIII . . . . . 810.000 1.755.000 2.700.000
VIII-bis . . . 891.000 1.930.500 2.970.000".
"2. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai militari di cui
al comma 1 competono i seguenti stipendi iniziali annui
lordi:
livello quinto . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.200.000
livello sesto . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7.200.000
livello sesto-bis . . . . . . . . . . . . . . . " 7.800.000
livello settimo . . . . . . . . . . . . . . . . " 8.400.000
livello ottavo . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.400.000
livello ottavo-bis . . . . . . . . . . . . . . . " 11.440.000".
"4. Ai fini della corresponsione dei benefici economici
derivanti dall'applicazione del presente decreto e
dall'applicazione dei decreti del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 e 18 maggio 1987, n. 269,
si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n.
312".
"8. A decorrere dal 1 giugno 1987, in attesa di una
legge organica di riordino sia per quanto riguarda il
trattamento retributivo che le norme di avanzamento per
tutto il personale militare, quale parziale
omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di
polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano
prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente,
sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di
ciascun grado indicati:
Con 15 anni Con 25 anni
lire lire
- -
a) capitano . . . . . . . . . . . . 1.500.000 3.600.000
b) maggiore . . . . . . . . . . . . 2.000.000 3.600.000
c) tenente colonnello . . . . . . . 2.400.000 3.600.000
d) colonnello . . . . . . . . . . . - 3.600.000
Le norme del presente comma si applicano anche ai
maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e
ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e del
ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato.
Ai tenenti e ai capitani provenienti da carriere e ruoli
diversi, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo
anno di servizio militare comunque prestato e' attribuito
un importo annuo lordo rispettivamente di 1.500.000 e
2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun
caso tra loro cumulabili e si aggiungono alla retribuzione
individuale di anzianita' per gli ufficiali sino al grado
di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti colonnelli
il rispettivo importo e' riassorbito in caso di promozione
al grado superiore; per gli ufficiali colonnelli il
rispettivo importo non costituisce base per l'applicazione
della progressione economica per classi e scatti ed e'
riassorbito in caso di promozione al grado superiore".
"9. A decorrere dal 1 giugno 1987 ai sottufficiali che
abbiano compiuto 19 anni di servizio e' attribuito un
assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto
importo e' elevato a lire 1.800.000 annue lorde al
compimento di 29 anni di servizio. I predetti importi non
sono cumulabili tra loro, ne' con i benefici di cui al
comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di
anzianita'".
"11. Con decorrenza 30 giugno 1988 e' conglobata nello
stipendio iniziale del livello o del grado attribuito alla
stessa data al personale militare delle Forze armate una
quota di indennita' integrativa speciale pari a L.
1.081.000 annue lorde".
"15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi
quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi
corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio
1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli
maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio
per eta' o perche' divenuti permanentemente inabili al
servizio incondizionato o perche' deceduti, sono
attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione
dell'indennita' di buonuscita, sei scatti di stipendio in
aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto
beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti
dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi
motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto
trent'anni di servizio effettivamente prestato. Di detto
beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennita'
di ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio
1983, n. 212".