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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finanziamento delle gestioni dei contributi
e delle prestazioni previdenziali degli artigiani
e degli esercenti attivita' commerciali)
1. A decorrere dal 1 luglio 1990 l'ammontare del contributo annuo
dovuto per i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle
prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita'
commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, e' pari al 12 per
cento del reddito annuo derivante dalla attivita' di impresa che da'
titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef,
relativo all'anno precedente.
2. Per i soggetti iscritti alle gestioni di cui al comma 1 in
qualita' di coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio
1959, n. 463, o di coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della legge
22 luglio 1966, n. 613, di eta' inferiore ai ventuno anni, l'aliquota
contributiva di cui al comma 1 e' ridotta al 9 per cento.
3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei
contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1 da
ciascun assicurato e' fissato nella misura del minimale annuo di
retribuzione che si ottiene moltiplicando per 312 il minimale
giornaliero stabilito, al 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono i
contributi, per gli operai del settore artigianato e commercio
dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni.
4. In presenza di un reddito di impresa superiore al limite di
retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima
di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite
viene presa in considerazione ai fini dei versamenti dei contributi
previdenziali, sino a concorrenza di un importo pari a due terzi del
limite stesso.
5. Ai fini del versamento di cui ai precedenti commi il titolare
deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun
coadiuvante o coadiutore. Il complesso delle quote dei collaboratori
non puo' superare, in ogni caso, il 49 per cento del reddito
d'impresa di cui al comma 1. Tale ripartizione ha effetto anche ai
fini della commisurazione del reddito per il diritto alle prestazioni
previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori autonomi
artigiani ed esercenti attivita' commerciali.
6. I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni si
prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero
dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si
applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. Per i periodi di assicurazione inferiori all'anno solare i
contributi sono rapportati a mese.
8. Entro il 30 giugno 1991 i l avoratori autonomi iscritti alle
gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attivita'
commerciali provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio
per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto
risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto
versato in base alle previgenti disposizioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 463/1959
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani
ed ai loro familiari) e' il seguente:
"Art. 2. - Sono compresi nell'obbligo assicurativo gli
altri familiari coadiuvanti, intendendosi come tali i
familiari dell'iscritto che lavorino abitualmente e
prevalentemente nell'azienda e che non siano gia' compresi
nell'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, in
quanto contitolari dell'impresa, o in quello previsto dalle
norme vigenti per l'assicurazione obbligatoria invalidita',
vecchiaia e superstiti, in quanto lavoratori subordinati od
in quanto apprendisti coperti di assicurazione a norma
della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni.
Agli effetti del comma precedente sono considerati
familiari:
1) il coniuge;
2) i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea
diretta;
3) gli ascendenti;
4) i fratelli e le sorelle.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli
adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente
riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da
precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori
regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di
legge. Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli
affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone
alle quali i titolari di impresa artigiana furono
regolarmente affidati come esposti.
Il titolare dell'impresa artigiana e' tenuto anche al
pagamento dei contributi dovuti per i coadiuvanti di cui ai
commi precedenti, salvo il diritto di rivalsa".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 613/1966
(Estensione dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti
attivita' commerciali e ai loro familiari coadiutori e
coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi) e' il seguente:
"Art. 2. - Agli effetti della presente legge, si
considerano familiari coadiutori il coniuge, i figli
legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli
ascendenti, i fratelli e le sorelle, che partecipano al
lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza,
sempreche' per tale attivita' non siano soggetti
all'assicurazione generale obbligatoria in qualita' di
lavoratori dipendenti o di apprendisti.
Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli
adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente
riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da
precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonche' i minori
regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di
legge.
Sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli
affilianti, il patrigno e la matrigna, nonche' le persone
alle quali i titolari di impresa commerciale furono
regolarmente affidati come esposti".
- Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 402/1981
(contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle
contribuzioni) e' il seguente:
"Art. 1 (Minimale di retribuzione ai fini contributivi).
- A decorrere dal periodo di paga in corso al 31 maggio
1981 i limiti minimi di retribuzione giornaliera, ivi
compresa la misura giornaliera dei salari medi
convenzionali, sono stabiliti, per tutte le contribuzioni
dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale,
nelle misure risultanti dalle tabelle A e B allegate al
presente decreto.
I limiti minimi di retribuzione di cui al comma
precedente sono aumentati ogni anno, a partire dal 1982,
nella stessa misura percentuale delle variazioni delle
pensioni che si verificano in applicazione dell'art. 19
della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle
10 lire per eccesso, e sono soggetti a revisione triennale
da effettuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in riferimento ai minimi previsti dai
contratti collettivi nazionale di categoria raggruppati per
settori omogenei. La prima revisione triennale ha effetto
dal 1 gennaio 1984.
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, il
limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori
soci di societa' e di enti cooperativi, anche di fatto, e
loro organismi associati soggetti alle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle
acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e
per i lavoratori a domicilio, e' stabilito, per tutte le
contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
sociale, in L. 10.000.
L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al
comma precedente varia nella stessa misura percentuale e
con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni
che si verificano in applicazione dell'art. 19 della legge
30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per
eccesso.
Il presente articolo non si applica ai contributi dovuti
per gli addetti ai servizi domestici e familiari ed ai
contributi dovuti per la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione generale obbligatoria.
Con effetto dal 1 gennaio 1981 le tabelle A, B e C
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, sono sostituite dalle tabelle C, D ed
E allegate al presente decreto".
- Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 538/1980
(adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti
dagli artigiani, dagli esercenti delle attivita'
commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi
professionisti) e' il seguente:
"Art. 1. - A decorrere dal 1 gennaio 1980, i contributi
sociali di malattia nonche' quelli previsti dall'art. 4 del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, dovuti
dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e
dai coltivatori diretti, sono determinati nella misura
fissa annua di L. 100.000 per ciascun titolare e familiare
coadiutore di impresa artigiana e commerciale e di L.
65.000 per ciascun componente attivo del nucleo familiare
dei coltivatori diretti, iscritti, rispettivamente negli
elenchi di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, 22 luglio
1966, n. 613 e 26 ottobre 1957, n. 1047.
E' dovuto altresi' dagli artigiani e dagli esercenti
attivita' commerciali, un contributo aggiuntivo aziendale
pari all'1,50 per cento del reddito d'impresa imponibile ai
fini dell'Irpef relativo all'anno precedente a quello cui
il contributo si riferisce, entro il limite del massimale
di 20 milioni di lire.
A decorrere dal 1 gennaio 1980 il contributo sociale di
malattia dovuto dai liberi professionisti, di cui
all'articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge
30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' determinato nella
misura capitaria annua di L. 125.000 ed e' maggiorato di
una quota pari al 2 per cento del reddito derivante
dall'attivita' professionale, assoggettato ai fini
dell'Irpef, entro il limite massimale di lire 25 milioni".