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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I benefici di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto
1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890,
avranno le seguenti decorrenze:
a) agli effetti giuridici dal 1 luglio 1972, cosi' come previsto
nel decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319,
o, comunque, dalla data del decreto di nomina, se successiva;
b) agli effetti economici dalla data di entrata in vigore
rispettivamente della legge 7 agosto 1985, n. 427, e della legge 17
dicembre 1986, n. 890.
2. Le mansioni richieste per l'applicazione dei benefici di cui al
comma 1 sono quelle previste dall'articolo 172 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e cioe' quelle di concetto, tecniche e
amministrative.
3. Le promozioni conseguite per effetto della presente legge,
contrassegnate dagli stessi provvedimenti adottati per il troncone di
concetto delle ex carriere speciali, danno titolo alla collocazione
in ruolo secondo l'ordine conseguito nelle relative graduatorie, dopo
l'ultimo degli impiegati delle carriere direttive o del ruolo ad
esaurimento, pervenuti alla medesima qualifica con la stessa
decorrenza ed aventi uguale anzianita' di servizio.
4. Gli impiegati della carriera di concetto delle ragionerie
provinciali dello Stato e delle direzioni provinciali del Tesoro in
possesso dei requisiti previsti, rispettivamente, dall'articolo 8,
comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dall'articolo 3 della
legge 17 dicembre 1986, n. 890, che siano transitati, quali vincitori
di concorso, nei ruoli della carriera direttiva del Ministero del
tesoro, possono chiedere con istanza da presentare entro sessanta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di fruire dei
benefici di cui alle norme sopra citate.
5. La ricostruzione di carriera del personale anzidetto si effettua
nel ruolo della carriera direttiva di appartenenza all'entrata in
vigore della presente legge o, in mancanza, in altro ruolo della
carriera direttiva pur rimanendo in servizio nel settore
dell'amministrazione di appartenenza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 6 dell'art. 8 della legge n.
427/1985 (Riordinamento della Ragioneria generalo dello
Stato), e' il seguente:
"6. I benefici normativi ed economici previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n.
319, sono estesi al personale della soppressa carriera
ordinaria di concetto che abbia superato concorsi di
ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove
scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a
quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale".
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 890/1986
(Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427
e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello
Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro),
e' il seguente:
"Art. 3. (Estensione di benefici normativi ed
economici). - 1. I benefici normativi ed economici previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972,
n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera
ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del
tesoro che abbia superato concorsi di ammissione nella
carriera stessa articolati su tre prove scritte e un
colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli
impiegati dell'ex carriera speciale".
- Il D.P.R. n. 319/1972 reca: "Riordinamento delle ex
carriere speciali".
- La citata legge n. 427/1985 e' entrata in vigore il 5
settembre 1985.
- La citata legge n. 890/1986 e' entrata in vigore l'8
gennaio 1987.
- Il testo dell'art. 172 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello
Stato, approvato con D.P.R. nu-mero 3/1957 e' il seguente:
"Art. 172 (Attribuzioni). - Il personale delle carriere
di concetto addetto agli uffici dell'amministrazione
centrale e periferica svolge i compiti di carattere
amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli
ordinamenti e provvede agli adempimenti che ad esso vengono
affidati.
Nell'espletamento dei propri compiti ha la
responsabilita' della corretta applicazione delle leggi e
dei regolamenti".