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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come
modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n.
857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n.
39, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2,
immatricolati o registrati in Stati esteri e che circolino
temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della
Repubblica, deve essere assolto per la durata della permanenza in
Italia l'obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione e' assolto con la
stipula di un contratto di assicurazione ai sensi della presente
legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, ovvero quando l'utente sia
in possesso di certificato internazionale di assicurazione rilasciato
da apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza di
assicurazione per la responsabilita' civile per i danni cagionati ed
accettato dal corrispondente ente costituito in Italia, che:
a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati
in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti
e nelle forme stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei
limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione
alla quale si riferisce il certificato internazionale;
b) sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che ne approva lo statuto con proprio decreto.
3. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1 e' assolto
mediante contratto di assicurazione stipulato ai sensi della presente
legge o secondo le modalita' stabilite con l'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e
concernente la responsabilita' civile derivante dalla circolazione
del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
membri della Comunita' economica europea, alle condizioni e fino ai
limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di
essi.
4. L'obbligo di cui al comma 1 si considera altresi' assolto per i
veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata:
a) da uno degli altri Stati membri della Comunita' economica
europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per
gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante
per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia
di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i
corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della Comunita'
economica europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con
proprio atto;
b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunita' economica
europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per
gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante
per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione
dei veicoli e quando con atto della Comunita' economica europea sia
stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare
l'assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli muniti di
targa di immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo.
5. In ogni caso, l'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto
per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno
Stato estero, quando l'utente sia in possesso di un certificato
internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente
costituito all'estero, attestante l'esistenza della assicurazione
della responsabilita' civile per i danni cagionati dal veicolo nel
territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della
Comunita' economica europea ed accettato dal corrispondente ente
costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2,
lettere a) e b).
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai
veicoli a motore di proprieta' di agenti diplomatici e consolari o di
funzionari internazionali, o di proprieta' di Stati esteri o di
organizzazioni internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), non si
applicano per l'assicurazione della responsabilita' civile per danni
cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato etero e determinati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
8. L'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad
esercitare l'assicurazione di cui alla presente legge e riconosciuto
nei modi di cui al comma 2, lettera b), oltre ai compiti precisati
dai commi precedenti:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese
aderenti, l'assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento di
esecuzione della presente legge e provvede alla liquidazione e al
pagamento degli indennizzi dovuti;
b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del
risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei
veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualita'
di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro
assicuratore;
c) e' legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai
commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni
di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di
veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero
possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi della
presente legge. Si applicano anche nei confronti dell'ente le
disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del
responsabile civile ai sensi della presente legge.
9. Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei
confronti dell'organismo di cui al comma 8, i termini di cui
all'articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile
sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a
sessanta giorni. I termini di cui all'articolo 313 del codice di
procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta
giorni".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge n. 990/1969 reca: "Assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti".
- Il D.L. n. 857/1976 reca: "Modifica della disciplina
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti".
- Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 973/1970
(Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti), e' il seguente:
"Art. 6 (Veicoli a motore e natanti di proprieta' di
Stati esteri o di organizzazioni internazionali). - Agli
effetti dell'applicazione della legge sono equiparati ai
veicoli a motore e ai natanti di proprieta' dello Stato i
veicoli a motore e i natanti di proprieta' di Stati esteri
o di organizzazioni internazionali, per i quali, in base a
convenzioni internazionali od a leggi speciali, lo Stato
italiano sia tenuto al risarcimento dei danni causati dalla
circolazione nel territorio e nelle acque territoriali
della Repubblica".
- Il testo dell'art. 7 del citato D.P.R. n. 973/1970 e'
il seguente:
"Art. 7 (Veicoli a motore immatricolati o registrati
all'estero). - Per i veicoli a motore immatricolati o
registrati in Stati esteri ed in mancanza del certificato
internazionale di assicurazione, puo' essere stipulata una
speciale assicurazione "frontiera" di durata non inferiore
a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, con
imprese di cui all'art. 10 della legge, che si avvalgano a
tal fine dell'ente costituito in Italia e riconosciuto
secondo le prescrizioni del secondo comma dell'art. 6 della
legge stessa".
- Il testo dell'art. 8 del citato D.P.R. n. 973/1970 e'
il seguente:
"Art. 8 (Motoscafi e imbarcazioni a motore iscritti
all'estero). Per i motoscafi e le imbarcazioni a motore
iscritti in Stati esteri l'obbligo dell'assicurazione si
considera assolto anche quando la responsabilita' per i
danni causati dalla circolazione del natante nelle acque
territoriali soggette alla sovranita' dello Stato italiano
sia assicurata con un'impresa italiana operante all'estero
o con un'impresa straniera la quale abbia stipulato con
un'impresa autorizzata ad esercitare in Italia un'apposita
convenzione che obblighi quest'ultima a provvedere, nei
limiti e nelle forme stabiliti dalla legge, alla
liquidazione dei predetti danni e la legittimi a stare in
giudizio per le domande dei danneggiati. La convenzione
deve essere approvata dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato".
- Per la legge n. 990/1969 vedi precedente nota all'art.
1.