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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fini e procedimento di formazione del piano triennale di sviluppo
1. Il piano triennale di sviluppo dell'universita', previsto
dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n.
168, e' adottato con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 ed ha lo
scopo:
a) di assicurare l'equilibrato sviluppo e l'adeguamento delle
strutture didattiche e scientifiche delle universita' in rapporto ai
flussi territorialmente stimati dell'utenza, alle grandi aree
metropolitane, agli squilibri nord-sud e ai fabbisogni formativi del
Paese;
b) di favorire l'istituzione di corsi di studi a carattere
innovativo ovvero non presenti nelle tabelle degli ordinamenti
didattici.
2. Le universita' predispongono e trasmettono al Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
seguito denominato "Ministero", almeno un anno prima della scadenza
del piano, propri programmi di sviluppo riferiti al triennio
successivo. I programmi devono indicare analiticamente anche le
risorse finanziarie, il personale e le strutture disponibili per la
propria attuazione, nonche' le richieste aggiuntive necessarie a tal
fine. Tali programmi sono trasmessi dal Ministero ai comitati
regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 della legge 14
agosto 1982, n. 590, che esprimono, entro il termine perentorio di 30
giorni dalla richiesta, pareri e avanzano proposte al fine di
realizzare un coordinamento su base regionale. La conferenza
permanente dei rettori formula, entro trenta giorni dalla richiesta
del Ministero, una propria relazione generale riferita all'intero
sistema universitario.
3. Il piano, formulato dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro",
sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), e' trasmesso,
almeno tre mesi prima della scadenza del precedente piano, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'assegnazione
alle commissioni permanenti competenti in materia, che esprimono il
proprio parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.
4. Il piano e' approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettere a) e c), della
legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica), e' il seguente:
"Art. 2 (Funzioni). - 1. Il Ministro:
a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo
dell'universita' in base alle vigenti disposizioni e
presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo
stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base
delle relazioni delle universita', sentiti il Consiglio
universitario nazionale (CUN) e la Coonferenza permanente
dei rettori delle universita' italiane;
(Omissis);
c) procede alla ripartizione degli stanziamenti
iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle
universita' sulla base di criteri oggettivi definiti con
suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato
sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la
Conferenza permanente dei rettori delle universita'
italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel
rispetto delle previsioni delle leggi di settore".
- Il testo dell'art. 3 della legge n. 590/1982
(Istituzione di nuove universita'), e' il seguente:
"Art. 3 (Comitati regionali di coordinamento). - Nelle
regioni in cui operano piu' universita' e' costituito un
comitato, formato dai rettori di ciascuna universita' e dai
presidi delle relative facolta' con il compito di
coordinare le attivita' delle sedi universitarie in materia
di diritto allo studio e di utilizzazione e sviluppo delle
strutture universitarie nella regione".