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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1982, al personale dell'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di
seguito denominata Azienda, si applicano, ai fini del trattamento di
quiescenza, le norme relative alla disciplina generale dei dipendenti
civili dello Stato, di cui al testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dalla stessa data di cui al comma 1 si applica, ai fini del
trattamento di previdenza, la disciplina del "Fondo di previdenza e
credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro
superstiti", gestito dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i dipendenti statali, di cui al testo unico delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La spesa derivante dal pagamento del trattamento di quiescenza
per il personale dell'Azienda e' assunta dal bilancio dello Stato e
fa carico al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro.
4. L'Azienda, ai fini dell'applicazione del comma 3, e' tenuta al
versamento in conto entrate del Tesoro di una ritenuta a carico del
personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile
1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolata
sulla base contributiva di cui agli articoli 4 e 5 della presente
legge, nonche' al versamento di un contributo pari a due volte
l'importo della ritenuta predetta. I rapporti finanziari derivanti
dal versamento della ritenuta e del contributo di cui al presente
comma saranno regolati con decreto del Ministro del tesoro, con
decorrenza 1 gennaio 1982.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.P.R. n. 1092/1973 reca: "Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato".
- Il D.P.R. n. 1032/1973, e successive modificazioni ed
integrazioni, reca: "Approvazione del testo unico delle
norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti civili e militari dello Stato".
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 177/1976, e
successive modificazioni ed integrazioni (Collegamento
delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza
del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
degli istituti di previdenza) e' il seguente:
"Art. 13 (Ritenute in conto entrate Tesoro). - A
decorrere dal 1 gennaio 1976, i dipendenti dello Stato
sono sottoposti alla ritenuta in conto entrate Tesoro del 7
per cento dell'80 per cento:
1) dello stipendio lordo e della tredicesima
mensilita';
2) dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla
legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli analoghi assegni o
indennita' di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30
luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre
1973, n. 728 e 27 dicembre 1973, n. 851;
3) dell'indennita' di funzione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed alla
legge 10 dicembre 1973, n. 804;
4) dell'assegno personale di cui all'articolo 202 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3;
5) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla
legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla
tredicesima mensilita';
6) dei restanti assegni pensionabili non considerati ai
fini della maggiorazione della base pensionabile di cui
agli articoli 15 e 16.
Agli effetti del precedente comma, gli assegni
imponibili si considerano integralmente anche se dovuti in
misura ridotta.
A decorrere dal 1 gennaio 1976 e' soppresso il secondo
comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".