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Legge Ordinaria n. 249 del 07/08/1990 (Pubblicata nella G. U del 25 agosto 1990 n. 198)
Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I  trattamenti  pensionistici  a  carico dell'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per le ostetriche  maturati  successivamente
alla  data del 30 giugno 1990 stabilita dall'articolo 7, comma 5, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  7 dicembre 1989, n. 389, per lo scioglimento dell'Ente,
sono posti a carico della gestione degli interventi  assistenziali  e
di  sostegno  alle gestioni previdenziali istituita presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
  2.  La misura delle pensioni erogate dalla gestione di cui al comma
1 e' determinata in base alle disposizioni di cui al primo, secondo e
terzo  comma  dell'articolo  4  della legge 2 aprile 1980, n. 127. Le
predette pensioni sono soggette alla perequazione automatica con  gli
stessi criteri in vigore per le gestioni previdenziali dei lavoratori
autonomi  istituite  presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico  aprovato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 7, comma 5, del D.L. n. 338/1989
          (Disposizioni urgenti in materia di evasione  contributiva,
          di   fiscalizzazione   degli   oneri   sociali,  di  sgravi
          contributivi  nel  Mezzogiorno  e  di   finanziamento   dei
          patronati)  convertito,  con  modificazioni, dalla legge n.
          389/1989, e' il seguente:
             "5.   In  attesa  della  riforma  della  disciplina  del
          trattamento  previdenziale  delle  ostetriche  il   termine
          previsto   per   lo  scioglimento  dell'Ente  nazionale  di
          previdenza ed assistenza per le ostetriche e' prorogato  al
          30   giugno   1990.   Fino   a  tale  data  il  commissario
          straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti  ed
          alle  attribuzioni  del  presidente del comitato direttivo,
          anche quelli del consiglio nazionale".
             -  Il testo del primo, secondo e terzo comma dell'art. 4
          della legge n. 127/1980 (Soppressione  dell'Ente  nazionale
          di   previdenza  e  assistenza  delle  ostetriche  e  nuova
          disciplina dei trattamenti  assistenziali  e  previdenziali
          per le ostetriche) e' il seguente:
             "Art.  4  (Misura  delle  pensioni  di  vecchiaia  e  di
          invalidita'). Con effetto dal  1›  gennaio  1980  l'importo
          delle  pensioni di vecchiaia e di invalidita' in atto al 31
          dicembre 1979, e' elevato a L.  1.1700.000 annue, ripartito
          in tredici mensilita'.
             Per le ostetriche che alla data del 31 dicembre 1979 non
          percepivano  ad  altro  titolo  trattamenti   pensionistici
          diretti, e' garantito il trattamento minimo di L. 1.530.750
          annue, ripartito  in  tredici  mensilita'.  Il  trattamento
          minimo,  di  pensione erogato dall'Enpao e' aumentato nella
          misura necessaria perche', sommato agli  altri  trattamenti
          pensionistici  goduti  ad altro titolo, raggiunga l'importo
          di L. 1.530.750 annue.
             Per  le ostetriche che matureranno il diritto a pensione
          a  decorrere  dal  1›   gennaio   1980,   l'importo   delle
          prestazioni   dirette,   che  non  posono  comunque  essere
          inferiori al trattamento minimo  di  L.   1.530.750  annue,
          ripartito in tredici mensilita', verra' determinato:
               a)  per gli anni di contribuzione intercorrenti tra la
          data di iscrizione ed il 31 dicembre 1979 sulla base  delle
          misure previste dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1967,
          n. 661. Qualora gli anni di contribuzione in  tale  periodo
          siano  inferiori a dieci, per ogni anno di contribuzione e'
          dovuto un importo annuo di L. 13.000;
               b)  per  gli  anni  di  contribuzione successivi al 1›
          gennaio 1980 in misura pari, per ogni  anno,  all'1,75  per
          cento  della  media  del  reddito  professionale imponibile
          dichiarato dalla iscritta ai  fini  Irpef  nei  dieci  anni
          precedenti,  tenendo  tuttavia  conto  dei limiti minimi di
          contribuzione di cui all'articolo 3; tale percentuale  puo'
          essere  variata  con  le  stesse  modalita' previste per la
          variazione della percentuale di contribuzione".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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