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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I trattamenti pensionistici a carico dell'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per le ostetriche maturati successivamente
alla data del 30 giugno 1990 stabilita dall'articolo 7, comma 5, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, per lo scioglimento dell'Ente,
sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e
di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
2. La misura delle pensioni erogate dalla gestione di cui al comma
1 e' determinata in base alle disposizioni di cui al primo, secondo e
terzo comma dell'articolo 4 della legge 2 aprile 1980, n. 127. Le
predette pensioni sono soggette alla perequazione automatica con gli
stessi criteri in vigore per le gestioni previdenziali dei lavoratori
autonomi istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico aprovato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7, comma 5, del D.L. n. 338/1989
(Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva,
di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi
contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei
patronati) convertito, con modificazioni, dalla legge n.
389/1989, e' il seguente:
"5. In attesa della riforma della disciplina del
trattamento previdenziale delle ostetriche il termine
previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per le ostetriche e' prorogato al
30 giugno 1990. Fino a tale data il commissario
straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed
alle attribuzioni del presidente del comitato direttivo,
anche quelli del consiglio nazionale".
- Il testo del primo, secondo e terzo comma dell'art. 4
della legge n. 127/1980 (Soppressione dell'Ente nazionale
di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova
disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali
per le ostetriche) e' il seguente:
"Art. 4 (Misura delle pensioni di vecchiaia e di
invalidita'). Con effetto dal 1 gennaio 1980 l'importo
delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' in atto al 31
dicembre 1979, e' elevato a L. 1.1700.000 annue, ripartito
in tredici mensilita'.
Per le ostetriche che alla data del 31 dicembre 1979 non
percepivano ad altro titolo trattamenti pensionistici
diretti, e' garantito il trattamento minimo di L. 1.530.750
annue, ripartito in tredici mensilita'. Il trattamento
minimo, di pensione erogato dall'Enpao e' aumentato nella
misura necessaria perche', sommato agli altri trattamenti
pensionistici goduti ad altro titolo, raggiunga l'importo
di L. 1.530.750 annue.
Per le ostetriche che matureranno il diritto a pensione
a decorrere dal 1 gennaio 1980, l'importo delle
prestazioni dirette, che non posono comunque essere
inferiori al trattamento minimo di L. 1.530.750 annue,
ripartito in tredici mensilita', verra' determinato:
a) per gli anni di contribuzione intercorrenti tra la
data di iscrizione ed il 31 dicembre 1979 sulla base delle
misure previste dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1967,
n. 661. Qualora gli anni di contribuzione in tale periodo
siano inferiori a dieci, per ogni anno di contribuzione e'
dovuto un importo annuo di L. 13.000;
b) per gli anni di contribuzione successivi al 1
gennaio 1980 in misura pari, per ogni anno, all'1,75 per
cento della media del reddito professionale imponibile
dichiarato dalla iscritta ai fini Irpef nei dieci anni
precedenti, tenendo tuttavia conto dei limiti minimi di
contribuzione di cui all'articolo 3; tale percentuale puo'
essere variata con le stesse modalita' previste per la
variazione della percentuale di contribuzione".