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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il contributo annuo di lire 30 milioni, concesso alla Lega
navale italiana con la legge 5 luglio 1964, n. 626, elevato a lire 60
milioni con la legge 12 marzo 1968, n. 290, e a lire 160 milioni con
la legge 5 giugno 1973, n. 320, e' ulteriormente elevato a lire 500
milioni a decorrere dall'anno 1991.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
La legge n. 626/1964 reca: "Concessione di un contributo
ordinario annuo a favore della Lega navale italiana".