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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25
febbraio 1987, n. 67, qualora siano costituite in societa'
cooperativa senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione
di cui all'articolo 9, comma 2, della legge medesima.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 11 della legge n. 67/1987 (Rinnovo
della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 11
(Contributi ad imprese radiofoniche di informazione). 1. Le
imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la
testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il
competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni
servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri
programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi,
economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del
25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore
7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1 gennaio
1991:
a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28
della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, applicate con le stesse modalita' anche ai
consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di
abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi
tipo, ivi compresi i sistemi via satellite; b) al
rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai
servizi di tre agenzie di informazione a diffusione
nazionale o regionale.
2. Alle imprese radiofoniche che risultino essere organi
di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del
Parlamento, le quali:
a) abbiano registrato la testata giornalistica
trasmessa presso il competente tribunale; b)
trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su
avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali,
sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle
ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;
c) non siano editori o controllino, direttamente o
indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6
dell'articolo 9, viene corrisposto a cura del Servizio
dell'editoria della Presidenza del Consiglio, ai sensi
della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il quinquennio
1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento
della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi
due esercizi avendo riferimento per la prima applicazione
agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e
comunque non superiore a due miliardi.
3. Le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto
alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5
agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalita'
anche ai consumi di energia elettrica, nonche' alle
agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al
rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente
articolo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, da emanarsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, saranno
disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del
possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di
cui al presente articolo, nonche' per la verifica periodica
della loro persistenza".
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 67/1987 e'
il seguente: "Art. 9 (Contributi ad imprese editrici di
particolare valore). 1. Alle imprese editrici di giornali
quotidiani costituite in forma cooperativa ai sensi
dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come
modificato dall'articolo 4 della presente legge, nonche'
dell'articolo 52 della medesima legge n. 416 sono concessi
per il quinquennio 1986-1990 contributi nella misura di cui
al successivo comma 5.
2. La disposizione del precedente comma 1 si applica
altresi' alle imprese editrici di giornali quotidiani che
si pubblichino da almeno tre anni, le quali entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, comunichino
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione
generale delle informazioni, dell'editoria e della
proprieta' letteraria, artistica e scientifica, la
decisione irrevocabile di non procedere a distribuzione o
assegnazione di utili o dividendi sotto qualsiasi forma, e,
nella ipotesi di imprese individuali, di non procedere a
destinazione di beni o somme a finalita' estranee a quelle
dell'impresa, nell'esercizio in cui sono riscossi i
contributi e nei cinque esercizi successivi alla
riscossione dell'ultimo contributo. La decisione deve
essere assunta nelle societa' di persone dai soci
all'unanimita', e nelle societa' di capitali
dall'assemblea, con le maggioranze dell'assemblea
straordinaria.
3. Ove nei cinque anni dalla riscossione dell'ultimo
contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione
del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la
fusione o l'imprenditore individuale operi il conferimento
di azienda in societa' che non abbia assunto o assuma
analogo impegno, la societa' o l'imprenditore dovranno
versare somma pari ai contributi riscossi aumentati degli
interessi al tasso di riferimento di cui all'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1976, n. 902, calcolati a partire dalla data di ogni
riscossione e capitalizzati annualmente, in conto entrate
al Ministero del tesoro; ove nello stesso periodo la
societa' o l'impresa individuale siano posti in
liquidazione, la societa' o l'imprenditore dovranno versare
in conto entrate al Ministero del tesoro somma parimenti
calcolata, nei limiti pero' del risultato netto della
liquidazione, prima di qualunque distribuzione o
assegnazione. Somma parimenti calcolata dovra' essere
versata dalla societa' o dall'imprenditore quando, nello
stesso periodo di tempo, dai bilanci annuali o da altra
documentazione idonea risulti violato l'impegno assunto.
4. I contributi di cui ai commi precedenti sono
corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di
ciascuna impresa editoriale acquisiti nell'anno precedente
non superino complessivamente il 40 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per
l'anno medesimo risultanti da bilancio.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nella
seguente misura:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per
cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli
ultimi due esercizi, avendo riferimento per la prima
applicazione agli esercizi 1985-1986, inclusi gli
ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500
milioni di lire, nonche':
b) contributi variabili nelle seguenti misure:
1) lire 400 milioni da 10.000 a 30.000 copie di
tiratura media giornaliera e 200.000.000 di lire all'anno
ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle
30.000 alle 150.000 copie;
2) 100.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie
oltre le 150.000 e fino alle 250.000 copie;
3) 50.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di
tiratura oltre le 250.000.
6. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che
attraverso esplicita menzione riportata in testata
risultino essere organi di partiti politici rappresentati
in almeno un ramo del Parlamento e' corrisposto:
a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per
cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli
ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque
non superiore a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e
300 milioni per i periodici; b) un contributo
variabile calcolato secondo i parametri previsti dal
precedente comma 5 per i quotidiani, ridotto ad un sesto,
un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i
periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i
suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo
fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori
alle 10.000 copie.
7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi a
condizione che le imprese non fruiscano di quelli di cui ai
commi 1, 2, 3, 4 e 5 ne' direttamente ne' indirettamente ed
a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non
siano percepiti da imprese da esse controllate o che le
controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o
dagli stessi soggetti che le controllano.
8. I contributi di cui al comma 6 sono corrisposti nel
quinquennio 1986-1990 anche ai periodici, editi da almeno
tre anni, da cooperative di giornalisti, ivi comprese
quelle di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n.
416.
9. I contributi di cui al comma 6 del presente articolo
e al comma 2 dell'articolo 11 sono corrisposti
alternativamente per un quotidiano, o un periodico, o una
impresa radiofonica, qualora espressione dello stesso
partito politico.
10. Le imprese editrici di cui al presente articolo sono
comunque soggette agli obblighi di cui all'articolo 7,
quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come
sostituito dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1983, n.
137, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite.
Sono soggette agli obblighi medesimi a prescindere
dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese
di cui al comma 2 dell'articolo 1". L'art. 2 della legge
n. 177/1989 ha cosi' disposto: "Art. 2. Per le imprese di
cui all'art. 9, comma 6, ed all'art. 11, comma 2, della
legge 25 febbraio 1987, n. 67, le garanzie relative ai
mutui agevolati per l'estinzione dei debiti emergenti dal
bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e
depositato, disciplinate dall'art. 33 della legge 5 agosto
1981, n. 416, sono estese all'intero ammontare del
finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi di
natura primaria e interamente sostitutive di quelle
richiedibili dagli istituti di credito indicati dalla legge
alle imprese sopra richiamate".