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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183,
e' sostituito dal seguente:
"2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua
delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, e' composto dai
Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle
foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed
i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali".
2. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"4-bis. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui
al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano".
3. Nella lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 18
maggio 1989, n. 183, la parola "nei" e' sostituita dalle seguenti:
"in tutti i".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, commi 1 e 2:
- Il testo dell'art. 4 della legge n. 183/1989 (Norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 4 (Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il
Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo). - 1. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei
Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera d),
e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva
con proprio decreto:
a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri,
anche tecnici, per lo svolgimento delle attivita' di cui
agli articoli 2 e 3, nonche' per la verifica ed il
controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento
e di quelli di gestione;
b) gli atti relativi alla deliberazione dei bacini di
rilievo nazionale e interregionale;
c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il
Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art.
6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici;
d) il programma nazionale di intervento, di cui
all'art. 25, comma 3;
e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in
caso di persistente inattivita' dei soggetti ai quali sono
demandate le funzioni previste dalla presente legge,
qualora si tratti di attivita' da svolgersi entro termini
essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla
natura degli interventi;
f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel
settore disciplinato dalla presente legge.
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici
nazionali e gli interventi nel settore della difesa del
suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, o, su sua delega, da un Ministro membro del
Comitato stesso, e' composto dai Ministri dei lavori
pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste,
per il coordinamento della protezione civile, per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali e per i beni
culturali e ambientali.
3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta
vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti
di indirizzo e coordinamento delle loro attivita'. Propone
al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di
programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25,
comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli
altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone
l'attuazione.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria
tecnica, il Comitato dei Ministri su avvale delle strutture
delle amministrazioni statali competenti.
4- bis. I principi degli atti di indirizzo e
coordinamento di cui al presente articolo sono
preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano".
Nota all'art. 1, comma 3:
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 183/1989, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5 (Competenze del Ministero dei lavori pubblici e
del Ministero dell'ambiente). - 1. Le attribuzioni statali
previste dalla presente legge sono svolte sotto la
responsabilita' del Ministro dei lavori pubblici e del
Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.
2. Il Ministro dei lavori pubblici:
a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per
la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi
dell'art. 4, degli indirizzi e dei criteri per lo
svolgimento del servizio di polizia idraulica, di
navigazione interna, di piena e di pronto intervento
idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione
delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
b) provvede al soddisfacimento delle esigenze
organizzative necessarie al funzionamento del Comitato
nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di
carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di
previsione della spesa del Ministero;
c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle
condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla
relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'art. 1,
comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' la
relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali
di intervento, di cui all'art. 25, da allegare alla
relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'art.
29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e
sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione
sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei
servizi tecnici nazionali;
d) provvede, in tutti i bacini di rilievo nazionale e
a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del
Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati
regionali alle opere pubbliche, alla progettazione,
realizzazione e gestione delle opere idrauliche di
competenza statale, nonche' alla organizzazione e al
funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto
intervento di propria competenza;
e) opera, ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6, della
legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e
di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il
coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle
funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la
tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela
dell'ambiente.
3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di
rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle
funzioni amministrative di competenza statale in materia di
tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti,
anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in
particolare, all'art. 3, comma 1, lettere a) ed h)".