Legge Ordinaria n. 283 del 02/10/1990 (Pubblicata nella G. U del 8 ottobre 1990 n. 235)
Licenza per depositi di caffe'. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344.
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  primo  comma dell'articolo 2 della legge 26 maggio 1966, n.
344, e' sostituito dal seguente:
  "La  licenza di cui all'articolo 1 e' rilasciata dall'intendente di
finanza della provincia ove e' posto l'esercizio o  lo  stabilimento,
sentito   il   comando   della  Guardia  di  finanza  competente  per
territorio; essa ha validita' fino al 31  dicembre  del  quarto  anno
successivo  a  quello  del rilascio. La licenza puo' essere rinnovata
ogni cinque anni, su richiesta del titolare da presentarsi  entro  il
termine di scadenza".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubbica 28 dicembre 1985, n.
          1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la   lettura   delle
          disposizioni  di  legge  modificate.  Restano  invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota all'art. 1:
             -   Il   testo  dell'art.  2  della  legge  n.  344/1966
          (Disposizioni concernenti la disciplina del  movimento  del
          caffe'   nazionalizzato,   ai   fini  della  prevenzione  e
          repressione  del  contrabbando  doganale  nel   particolare
          settore), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
             "Art.   2.  -  La  licenza  di  cui  all'articolo  1  e'
          rilasciata dall'intendente di finanza della  provincia  ove
          e'  posto l'esercizio o lo stabilimento, sentito il comando
          della Guardia di finanza competente per territorio; essa ha
          validita'  fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a
          quello del rilascio. La licenza puo' essere rinnovata  ogni
          cinque anni, su richiesta del titolare da presentarsi entro
          il termine di scadenza.
             Nella  licenza  deve  essere  indicata  l'attivita'  che
          l'impresa svolge,  nonche'  l'ubicazione  dell'esercizio  o
          stabilimento  ed il quantitativo massimo di caffe' che puo'
          esservi introdotto.
             Il rilascio della licenza puo' essere rifiutato, qualora
          il  titolare  dell'azienda  abbia  commesso  nel   triennio
          antecedente  la  data  della  domanda  una  infrazione alla
          presente legge  o  ad  altre  leggi  in  materia  doganale,
          costituente delitto.
             La   licenza  puo'  essere  sospesa  dall'intendente  di
          finanza nei confronti delle aziende i cui titolari  abbiano
          commesso  una  infrazione  alla  presente  legge o ad altre
          leggi  in  materia  doganale,   costituente   delitto.   Se
          l'infrazione  e'  definita  in via amministrativa, ai sensi
          delle vigenti disposizioni, l'intendente  di  finanza  puo'
          altresi'  procedere alla revoca della licenza. In ogni caso
          la condanna definitiva per una  delle  predette  violazioni
          comporta  la revoca della licenza, nonche' l'esclusione dal
          rilascio di altra licenza della specie per  un  periodo  di
          tre anni dalla data della condanna definitiva".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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