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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 3 gennaio l981, n. 6, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui
alla lettera a) del primo comma e' differita al primo giorno del mese
successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda,
sempreche' tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla
presentazione della domanda stessa.
Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri
trattamenti pensionistici".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 6/1981 (Norme in
materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti),
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1 (Prestazioni). - La Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti
corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli
aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal
primo giorno del mese successivo a quello in cui e'
avvenuta la presentazione della domanda, ad esclusione
delle pensioni di cui alle lettere a) e d) del precedente
comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo
al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.
Su richiesta dell'interessato la decorrenza della
pensione di cui alla lettera a) del primo comma e'
differita al primo giorno del mese successivo a quello nel
quale e' stata presentata la domanda, sempreche' tale
decorrenza sia stata indicata contestualmente alla
presentazione della domanda stessa.
Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con
altri trattamenti pensionistici".