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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si applicano
anche per il versamento degli atti del Tribunale speciale per la
difesa dello Stato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 1409/1963 (Norme
relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di
Stato) e' il seguente:
"Art. 23 (Versamenti). - Gli organi indicati nel n. 2)
della lettera a) del primo comma dell'art. 1 versano ai
competenti archivi di Stato i documenti relativi agli
affari esauriti da oltre 40 anni. Le liste di leva e di
estrazione sono versate 70 anni dopo l'anno di nascita
della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili
versano gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono
dall'esercizio professionale anteriormente all'ultimo
centennio.
Il sovrintendente all'archivio centrale dello Stato e i
direttori degli archivi di Stato possono accettare
versamenti di documenti piu' recenti, quando vi sia
pericolo di dispersione o di danneggiamento.
Nessun versamento puo' essere ricevuto se non siano
state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per i
versamenti sono a carico delle amministrazioni che li
effettuano.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al Ministero degli affari esteri".