Legge Ordinaria n. 291 del 11/10/1990 (Pubblicata nella G. U del 18 ottobre 1990 n. 244)
Norme per la conservazione e la consultabilita' degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  23  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si  applicano
anche  per  il  versamento  degli  atti del Tribunale speciale per la
difesa dello Stato.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 1409/1963 (Norme
          relative all'ordinamento ed al personale degli  archivi  di
          Stato) e' il seguente:
             "Art.  23  (Versamenti). - Gli organi indicati nel n. 2)
          della lettera a) del primo comma  dell'art.  1  versano  ai
          competenti  archivi  di  Stato  i  documenti  relativi agli
          affari esauriti da oltre 40 anni.  Le liste di  leva  e  di
          estrazione  sono  versate  70  anni  dopo l'anno di nascita
          della classe  cui  si  riferiscono.  Gli  archivi  notarili
          versano gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono
          dall'esercizio   professionale   anteriormente   all'ultimo
          centennio.
             Il  sovrintendente all'archivio centrale dello Stato e i
          direttori  degli  archivi  di   Stato   possono   accettare
          versamenti   di  documenti  piu'  recenti,  quando  vi  sia
          pericolo di dispersione o di danneggiamento.
             Nessun  versamento  puo'  essere  ricevuto  se non siano
          state effettuate le operazioni di scarto. Le  spese  per  i
          versamenti  sono  a  carico  delle  amministrazioni  che li
          effettuano.
             Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano
          al Ministero degli affari esteri".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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