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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la
pensione, l'assegno o le indennita' d'invalidita' civile, di cui alla
legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge
27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, alla legge 30
marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e alla legge 11
febbraio 1980, n. 18, come modificata dalla legge 21 novembre 1988,
n. 508, nonche' gli accertamenti sanitari relativi alle domande per
usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati sono
effettuati dalle unita' sanitarie locali, a modifica di quanto
stabilito in materia dall'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio
1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988, n. 291, e dall'articolo 6- bis, comma 1, del decreto-legge 25
novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.
2. Nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale operano una o
piu' commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti.
Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che
assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto
prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici
di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o
convenzionati della unita' sanitaria locale territorialmente
competente.
3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta
integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente,
dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili,
dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle
famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono
pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata puo'
farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche periferiche
per le pensioni di guerra e d'invalidita' civile alla data di entrata
in vigore della presente legge devono essere trasmesse alle
commissioni di cui al comma 2 entro trenta giorni, e devono essere
definite da queste ultime entro un anno dalla data della trasmissione
degli atti.
6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto
il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l'invalidita'
civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere
allegata a dimostrazione della presunta invalidita'.
7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti
sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unita' sanitarie
locali alla competente commissione medica periferica per le pensioni
di guerra e d'invalidita' civile. Decorsi sessanta giorni dalla data
di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza
che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e
dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura
per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unita'
sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte
della commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita
sono trasmessi dalle unita' sanitarie locali alla competente
prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione
delle provvidenze previste dalla legge.
8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unita'
sanitarie locali di cui al comma 1, e contro gli eventuali
accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla commissione indicata
al comma 7, gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni
dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che
decide, entro centottanta giorni, sentita la commissione medica
superiore e d'invalidita' civile, di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso la decisione del Ministro
del tesoro e' ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice
ordinario.
9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro - Direzione
generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - per
l'effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei
requisiti prescritti per usufrire della pensione, dell'assegno o
dell'indennita', di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge
30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 1988, n. 291.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo.
- Il D.L. n. 173/1988 reca: "Misure urgenti in materia
di finanza pubblica per l'anno 1988". Si trascrive il testo
del relativo art. 3:
"Art. 3 (Norme per il riconoscimento della invalidita'
civile). 1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno
o l'indennita' di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e
successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e
successive modificazioni, devono essere presentate alle
commissioni mediche per le pensioni di guerra - che
assumono la denominazione "commissioni mediche periferiche
per le pensioni di guerra e di invalidita' civile" - di cui
all'articolo 105 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni. La certificazione medica da allegare alla
domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980,
n. 18, e successive modificazioni, dovra' contenere la
dicitura: "Persona impossibilitata a deambulare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "Persona
che necessita di assistenza continua non essendo in grado
di compiere gli atti quotidiani della vita". Le commissioni
esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle
leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative
alle piu' gravi forme di invalidita' e, per gli
accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle
strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle
della Sanita' militare. Le commissioni, effettuata
l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo
verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale,
con gli allegati, alla competente prefettura, la quale
provvede alla definizione della pratica secondo le
disposizioni di legge vigenti.
2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande
previsti dal comma 1 e' ammesso, entro sessanta giorni
dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro
dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro
e su parere della commissione medica superiore che assume
la denominazione "commissione medica superiore e di
invalidita' civile" - di cui all'articolo 106 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni. Per gli accertamenti che
risultino necessari, la commissione medica predetta si
avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario
nazionale o di quelle della Sanita' militare. Avverso la
decisione del ricorso e' ammessa la tutela giurisdizionale
dinanzi al giudice ordinario.
3. La commissione medica superiore e di invalidita'
civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni
di guerra e di invalidita' civile, sono di volta in volta
integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno,
dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione
nazionale dei mutilati ed invalidi civili e
dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed
adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su
invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
4. In sede di accertamento sanitario, la persona
interessata puo' farsi assistere dal medico di fiducia.
5. Il numero complessivo massimo di sanitari attualmente
stabilito in duecentoventi unita' per le commissioni
mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unita'
per la commissione medica superiore dall'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834, e' aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento
unita' e fino a duecento unita'. A tal fine e' autorizzata
la spesa di lire 2.800 milioni annui da iscrivere ai
competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal
presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro
del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori
commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno
una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti
numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte
delle commissioni mediche periferiche e della commissione
medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio
permanente o medici delle altre categorie previste, anche
medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate
convenzioni annue secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 109 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni. Al predetto onere si provvede con una
corrispondente quota delle economie realizzate per effetto
dell'applicazione del presente articolo.
6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a
decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data
gli organi esistenti continuano ad operare dando la
precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative
alle piu' gravi forme di invalidita'. Le domande giacenti
presso le unita' sanitarie locali e le prefetture, non
ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura
dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche
territorialmente competenti. Le commissioni mediche
periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita'
civile si considerano validamente costituite e possono
operare anche in assenza dei membri integratori ove questi
non siano stati designati dai competenti enti ed
associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
7. Per garantire il supporto amministrativo necessario
alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle
unita' sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, svolge
tale attivita' nelle commissioni di prima istanza, puo'
essere comandato presso le commissioni istitutite con il
presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni
ricoperte nelle unita' sanitarie locali di appartenenza.
8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi
richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle
disposizioni del presente decreto, come modificato dalla
legge di conversione.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i
Ministri dell'interno e della sanita', sono emanate le
norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni
contenute nel presente articolo.
10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i
criteri e le modalita' per verificare la permanenza nel
beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per
usufruire della pensione, assegno od indennita' previsti
dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca
in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto
dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme
precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro
da' comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali
azioni di responsabilita'".
Note all'art. 1.
- La legge n. 381/1970 e successive modificazioni, reca:
"Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai
sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai
sordomuti".
- La legge n. 382/1970, e successive modificazioni,
reca: "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi
civili".
- La legge n. 118/1971, e successive modificazioni,
reca: "Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio
1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed
invalidi civili".
- La legge n. 18/1980, come modificata dalla legge n.
508/1988 (Norme integrative in materia di assistenza
economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai
sordomuti) reca: "Indennita' di accompagnamento agli
invalidi civili totalmente inabili".
- Per il testo dell'art. 3 del D.L. n. 173/1988 si veda
la nota al titolo.
- Si trascrive il testo dell'art. 6- bis del D.L. n.
382/1989 (Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla
spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unita'
sanitarie locali), aggiunto dalla legge di conversione, e
successive modificazioni:
"Art. 6-bis (Modifiche all'art. 3 del decreto-legge 30
maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 1988, n. 291). - 1. Le commissioni mediche
periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita'
civile del Ministero del tesoro - Direzione generale delle
pensioni di guerra e dei servizi vari, di cui all'articolo
105 del testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, provvedono, in aggiunta ai compiti
attribuiti con l'articolo 6 del decreto-legge 30 maggio
1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 1988, n. 291, anche all'esame delle domande per il
riconoscimento dello stato di invalido civile ai fini del
conseguimento di benefici diversi da quelli della pensione,
dell'assegno o delle indennita' d'invalidita' civile. Per
tali benefici diversi, gli accertamenti sanitari continuano
ad essere effettuati dalle unita' sanitarie locali fino a
quando non saranno istituite ulteriori commissioni mediche
periferiche, con le modalita' indicate dall'articolo 3,
comma 5, del richiamato decreto-legge n. 173 del 1988,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 1988,
in aggiunta a quella gia' istituita per ciascun capoluogo
di provincia. Con decreto del Ministro del tesoro, gli
accertamenti sanitari saranno gradualmente trasferiti alle
commissioni mediche per le pensioni di guerra e di
invalidita' civile. Il verbale di visita redatto
dall'unita' sanitaria locale e da questa trasmesso
all'interessato non costituisce titolo per conseguire la
pensione, l'assegno o l'indennita' di invalidita' civile,
per la cui concessione si applica la procedura prescritta
dal predetto art. 3.
2. Il numero complessivo massimo di sanitari addetti al
servizio delle commissioni mediche, attualmente stabilito
in cinquecento unita' per le commissioni mediche
periferiche e in duecento unita' per la commissione medica
superiore e d'invalidita' civile e' aumentato,
rispettivamente, fino a mille unita' e fino a trecento
unita'.
3. Alle esigenze di personale delle segreterie delle
commissioni di cui al comma 2 si provvede, con onere a
carico del bilancio dello Stato nei limiti del contingente
determinato con decreto del Ministro del tesoro, mediante
comando presso l'Amministrazione periferica del tesoro, per
l'assegnazione alle segreterie stesse, dei dipendenti delle
unita' sanitarie locali addetti a tali attivita' presso le
commissioni di prima istanza e le commissioni sanitarie
regionali alla data di entrata in vigore della legge 26
luglio 1988, n. 291, di conversione del decreto-legge 30
maggio 1988, n. 173. Per gli stessi fini puo' essere
disposto anche il comando di personale dipendente dalle
regioni o da enti pubblici non economici. In corrispondenza
dei posti utilizzati per il comando non possono effettuarsi
assunzioni sostitutive.
4. Per accelerare lo smaltimento della giacenza delle
domande intese a conseguire benefici connessi con
invalidita' civile trasferite dalle unita' sanitarie locali
alle commissioni mediche periferiche, di cui all'articolo 3
del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, o a
queste direttamente presentate, puo' essere autorizzata la
procedura di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29
dicembre 1988, n. 554, concernente disposizioni in materia
di pubblico impiego.
5. Gli assessori regionali alla sanita', su richiesta
del Ministero del tesoro, autorizzano le unita' sanitarie
locali a cedere temporaneamente, in comodato o in
locazione, alle commissioni mediche periferiche per le
pensioni di guerra e di invalidita' civile propri locali
con preferenza per quelli ove in precedenza veniva svolta
l'attivita' ora demandata a tali commissioni.
6. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di
guerra e di invalidita' civile, in relazione all'entita'
del carico di lavoro, possono essere articolate in
sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o
dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano oppure
dal medico civile convenzionato piu' anziano. Le
sottocommissioni decidono con l'intervento di tre membri,
ivi compreso, ove occorra, il sanitario in rappresentanza
della categoria di appartenenza dell'invalido. Qualora la
commissione sia articolata in sottocommissioni, le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, possono
designare per la nomina, in aggiunta al proprio
rappresentante, un sanitario per ciascuna delle
sottocommissioni. Il sanitario rappresentante, ove sia
impossibilitato a partecipare ad una riunione, puo'
delegare un sostituto, dandone preventiva comunicazione al
presidente della commissione.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 10 miliardi nell'anno 1990 ed in
lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e successivi,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1990 con utilizzo
dell'accantonamento 'Snellimento delle procedure in materia
di riconoscimento della invalidita' civile'. Il Ministro
del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio".