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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. La denominazione di origine di "Prosciutto di San Daniele"
ovvero "Prosciutto di San Daniele del Friuli" e' riservata
esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a
garantirne l'origine e l'identificazione:
a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nati, allevati e
macellati nell'Italia continentale, e preparate secondo le
prescrizioni della presente legge;
b) stagionato nella zona tipica di produzione, geograficamente
individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del
Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.