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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Casi di elargizione
1. A chiunque subisca un'invalidita' permanente non inferiore ad un
quarto della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni
riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato
di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a
condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione
degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi
dell'articolo 12 del codice di procedura penale, e' corrisposta una
elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale
di invalidita' riscontrata, con riferimento alla capacita'
lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.
2. L'elargizione di cui al comma 1 e' altresi' corrisposta a
chiunque subisca un'invalidita' permanente non inferiore ad un quarto
della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate
in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti
delittuosi commessi per il perseguimento delle finalita' delle
associazioni di cui all'articolo 416- bis del codice penale, a
condizione che:
a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto
delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi
ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale;
b) il soggetto leso risulti essere, al tempo dell'evento, del
tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si
dimostri l'accidentalita' del suo coinvolgimento passivo nell'azione
criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo
dell'evento, si era gia' dissociato o comunque estraniato dagli
ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.
3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a chiunque subisca
un'invalidita' permanente non inferiore ad un quarto della capacita'
lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza
dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di
prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2,
a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle
attivita' criminose oggetto delle operazioni medesime.
4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre corrisposta
a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidita'
permanente non inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa, per
effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza
prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei
casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorita', ufficiali ed agenti
di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al
presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato.
5. Ai fini del presente articolo, l'invalidita' permanente che
comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o del rapporto di
impiego e' equiparata all'invalidita' permanente pari a quattro
quinti della capacita' lavorativa.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 12 del codice di procedura penale
(D.P.R. n. 447/1988 - Approvazione del codice di procedura
penale) cosi' recita:
"SEZIONE IV
Competenza per connessione
Art. 12 (Casi di connessione). - Si ha connessione di
procedimenti:
a) se il reato per cui si procede e' stato commesso da
piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se piu'
persone con condotte indipendenti hanno determinato
l'evento;
b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi
con una sola azione od omissione ovvero con piu' azioni od
omissioni in unita' di tempo e di luogo;
c) se una persona e' imputata di piu' reati, quando
gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli
altri.
- Il testo dell'art. 416-bis del codice penale (R.D. n.
1398/1930 - Approvazione del testo definitivo del codice
penale), aggiunto dall'art. 1 della legge n. 646/1982
(Disposizioni in materia di misure di prevenzione di
carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27
dicembre 1986, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio
1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare
sul fenomeno della mafia), come modificato dall'art. 35,
comma 2, della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), e'
il seguente:
"Art. 416-bis (Associazione di tipo mafioso). - Chiunque
fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre
o piu' persone, e' punito con la reclusione da tre a sei
anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del
vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
di omerta' che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o
comunque il controllo di attivita' economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
altri.
Se l'associazione e' armata si applica la pena della
reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal
primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti
dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti
hanno la disponibilita', per il conseguimento della
finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti,
anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attivita' economiche di cui gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo, sono
finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto,
o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi
precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'.
Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente
denominate, che valendosi della forza intimidatrice del
vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a
quelli delle associazioni di tipo mafioso".