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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'originale o le copie degli atti di cui all'articolo 4, primo
comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 952, trasmessi
dall'ufficio del pubblico registro automobilistico al competente
archivio notarile, sono eliminati con la procedura prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
decorsi dieci anni dalla trasmissione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 febbraio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia
e giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 4, primo comma, lettera a), della legge n.
952/1977 (Modificazione delle norme sulla registrazione
degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico
e di altre norme in materia di imposte di registro) prevede
che per ottenere le formalita' di trascrizione, iscrizione
ed annotazione debbano essere prodotti all'ufficio del
pubblico registro automobilistico la scrittura privata, con
sottoscrizione autenticata, redatta in duplice originale
ovvero l'originale scrittura privata, con sottoscrizione
accertata giudizialmente, ed una copia certificata conforme
dal cancelliere competente o da un notaio.
- Il D.P.R. n. 1409/1963 reca norme relative
all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato.