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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il beneficio della promozione onorifica al grado superiore,
indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto all'atto
del collocamento, in qualsiasi momento avvenuto, in ausiliaria o in
congedo, previsto dagli articoli 1 e 4 della legge 8 agosto 1980, n.
434, per gli ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento,
che hanno partecipato alla guerra partigiana o hanno combattuto in
reparti regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di
liberazione, e' esteso agli ufficiali e sottufficiali, nonche' ai
graduati in servizio continuativo, gia' internati militari in
Germania e che sono in possesso dei requisiti per il conferimento del
distintivo d'onore di "volontario della liberta'" ai sensi della
legge 1 dicembre 1977, n. 907.
2. Fatti salvi gli altri requisiti personali, il periodo di
internamento in Germania di militari italiani valutato ai fini della
legge 1 dicembre 1977, n. 907, e' riconosciuto partecipazione ad
operazioni di guerra.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 1 e 4 della legge n. 434/1/980
(Vautazione a titolo onorifico delle funzioni di comando
riconosciute agli ex combattenti che hanno partecipato alla
guerra di liberazione in Italia e all'estero nelle unita'
partigiane o nelle formazioni regolari delle Forze armate)
e' il seguente:
"Art. 1. - A coloro che, in qualita' di ufficiali o
sottufficiali, effettivi o di complemento, hanno
partecipato alla guerra partigiana e che, per tale
partecipazione, hanno conseguito, oltre alla qualifica di
partigiano combattente, secondo quanto disposto dal decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 (2),
anche una qualifica gerarchica partigiana per un'attivita'
di comando svolta per un periodo non inferiore a tre mesi
precedenti la data di liberazione della zona in cui
operarono, e' concessa, a titolo onorifico, una promozione
al grado superiore, all'atto del collocamento in ausiliaria
o in congedo, in qualunque momento avvenuto,
indipendentemente dalle promozioni conseguite per diritto".
"Art. 4. - La promozione a titolo onorifico, al grado
superiore, di cui all'art. 1, e' concessa anche a tutti gli
ufficiali e sottufficiali, effettivi o di complemento, che,
dopo l'8 settembre 1943, abbiano combattuto in reparti
regolari o non regolari delle Forze armate nella guerra di
liberazione per un periodo non inferiore a tre mesi".
- La legge n. 907/1977 reca: "Conferimento del
distintivo di onore di 'volontario della liberta'', al
personale militare deportato nei lager che rifiuto' la
liberazione per non servire l'invasore tedesco e la
repubblica sociale durante la Resistenza".