Legge Ordinaria n. 339 del 12/11/1990 (Pubblicata nella G. U del 23 novembre 1990 n. 274)
Decentramento dell'Ordine nazionale dei geologi.
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                          Ordine regionale 
 
  1. Presso ogni regione e' costituito l'ordine regionale dei geologi
con sede  nel  comune  capoluogo;  esso  e'  formato  dagli  iscritti
all'Ordine nazionale dei geologi, sezione regionale. 
  2. I consigli degli ordini periferici sono costituiti, per ciascuna
regione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia  su  proposta
del Consiglio nazionale dell'ordine. 
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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