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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ordine regionale
1. Presso ogni regione e' costituito l'ordine regionale dei geologi
con sede nel comune capoluogo; esso e' formato dagli iscritti
all'Ordine nazionale dei geologi, sezione regionale.
2. I consigli degli ordini periferici sono costituiti, per ciascuna
regione, con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta
del Consiglio nazionale dell'ordine.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.