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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del
Ministero di grazia e giustizia, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, opera
con decorrenza dal 1 gennaio 1990, ed e' integrato, per il periodo
1 gennaio-30 giugno 1990, dalla quota di cui al comma 13
dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio
1987, n. 266, nonche', fino al 31 dicembre successivo, dalla somma di
lire 38.533.200.000.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. n. 44/1990
(Regolamento per il recepimento delle norme risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre
1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed
altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68) e' il
seguente:
"2. Per le finalita' di cui all'art. 7, a decorrere dal
1 luglio 1990 e' costituito, presso ciascuna
amministrazione, un fondo annuo denominato "Fondo per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi" che e'
alimentato:
a) dall'importo di cui al comma 5 dell'art. 49 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n.
266, incrementato dal corrispettivo di quindici ore annue
pro-capite di lavoro straordinario negli importi al 31
dicembre 1989;
b) dalle somme stanziate per il compenso incentivante
la produttivita' di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio
1984;
c) dalle somme stanziate per i progetti finalizzati di
cui agli articoli 11 e 12, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
d) dalla quota del monte salari annuo relativo a
ciascuna amministrazione di cui all'art. 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266,
incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso
monte salari".
- Il testo del comma 13 dell'art. 50 del D.P.R. n.
266/1987 e' il seguente:
"13. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 14
del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio
1986, n. 13, relative al 'fondo di incentivazione' ed alle
norme dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego
29 marzo 1983, n. 93, in ordine alla negoziazione
decentrata, il perseguimento degli obiettivi di cui ai
commi precedenti sara' finanziato con il fondo di
incentivazione costituito dallo 0,80 per cento del monte
salari relativo a ciascuna struttura propria del comparto,
dal risparmio di una quota di lavoro straordinario non
inferiore a cinque ore medie annue nonche' da altre risorse
relative ai compensi, ai premi o indennita' previsti per
finalita' analoghe".