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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. L'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e
giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti.
2. Una copia aggiornata di tale ruolo e' conservata presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. La nomina a revisore e' disposta con decreto del Ministro
Guardasigilli, su proposta di una commissione centrale composta:
a) da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;
b) dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero
di grazia e giustizia o da un suo delegato;
c) da un funzionario del Ministero del tesoro;
d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
f) da un funzionario della Banca d'Italia;
g) da un rappresentante dell'Associazione fra le societa'
italiane per azioni;
h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
i) da un componente designato dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in rappresentanza dell'organizzazione sindacale
maggiormente rappresentativa delle professioni
economico-amministrative.
4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione
e' presieduta dal componente di cui alla lettera b) del comma 3.
5. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 3 sono
designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore
della Banca d'Italia, dal presidente dell'Associazione fra le
societa' italiane per azioni, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri e sono preferibilmente scelti tra funzionari muniti della
laurea in scienze economiche e commerciali.
6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f),
g), h) ed i) del comma 3 e' altresi' designato un supplente che sia
in possesso dei medesimi requisiti.
7. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della
commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi
che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresi' a
questi ultimi nel caso di cessazione dall'incarico.
8. La commissione e' regolarmente constituita con la presenza di
almeno cinque membri.
9. La commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti
possono essere confermati".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
Il R.D.L. n. 1548/1936 reca: <<Disposizioni relative ai
sindaci delle societa' commerciali>>.