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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituita per
un triennio la commissione di indagine sulla poverta' e
sull'emarginazione.
2. La commissione ha il compito di effettuare, anche in
collegamento con analoghe iniziative nell'ambito comunitario, le
ricerche e le rilevazioni occorrenti per l'indagine sulla poverta' e
sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle
istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per
rimuoverne cause e conseguenze.
3. La commissione predispone per il Governo rapporti e relazioni ed
annualmente una relazione nella quale illustra le indagini svolte, le
conclusioni raggiunte e le proposte formulate.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.