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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n.
110, e' sostituito dal seguente:
"Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da
bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' le armi ad aria
compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che
si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per
i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in
relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare
offesa alla persona".
2. All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n.
110, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero quando sono
comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di
segnalazione per soccorso, salvataggio o attivita' di protezione
civile".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Non sono riportati i testi vigenti degli articoli della
legge n. 110/1975 modificati dalla legge qui pubblicata in
quanto nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 31
marzo 1990 si procedera' alla pubblicazione del testo
aggiornato della predetta legge n. 110/1975, ivi comprese
le modifiche introdotte dalla presente legge.