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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il limite massimo dell'ammontare complessivo dei contributi
obbligatori delle imprese di conserve alimentari preparate con
sostanze vegetali e animali, di cui all'articolo 21 del regio
decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito dalla legge 17
aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, per le spese
necessarie all'applicazione del decreto stesso e delle altre
disposizioni concernenti il funzionamento dell'Istituto nazionale per
le conserve alimentari, e' elevato a lire 1.500 milioni.
2. Successivi adeguamenti del limite di cui al comma 1 possono
essere stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, su proposta del consiglio di
amministrazione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari,
sentite le organizzazioni di categoria interessate.
3. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le
conserve alimentari stabilisce l'importo che le imprese interessate
devono corrispondere ai fini del rilascio delle certificazioni da
parte dell'Istituto medesimo.
4. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le
conserve alimentari invia al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, una dettagliata
relazione sull'attivita' dell'Istituto, con particolare riguardo alle
attivita' di ispezione, di analisi, di controllo e di certificazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 21 del R.D.L. n. 501/1923
(Disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve
alimentari preparate con sostanze vegetali) e' il seguente:
"Art. 21. - Alle spese per l'applicazione del presente
decreto, sara' provveduto mediante contributi obbligatori
di tutti gli industriali fabbricanti di conserve alimentari
del Regno confederati a norma del presente decreto, in
proporzione dell'importo annuale dei salari risultanti dal
libro-paga. L'ammontare complessivo dei contributi non
potra' superare la somma di L. 50.000.000 (limite elevato
da ultimo a L. 700.000.000 dall'art. 1 della legge n.
896/1982 - n.d.r.).
La determinazione della quota di contributo a carico
delle singole ditte e' fatta dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto confederale.
A questo effetto, nel mese di gennaio di ogni anno, gli
industriali dovranno trasmettere al predetto istituto, in
piego raccomandato, la dichiarazione del totale dei salari
risultante mensilmente dal loro libro-paga nell'anno
precedente, in base al quale ammontare l'Istituto fissera'
la somma dovuta per contributo da ciascuno degli
industriali stessi. Per l'anno in corso la dichiarazione
sara' fatta entro due mesi dalla pubblicazione del presente
decreto.
Contro tale determinazione gli interessati possono
ricorrere entro quindici giorni dalla notifica di essa allo
stesso consiglio di amministrazione, e contro la decisione
di questo e' ammesso ricorso, entro i trenta giorni dalla
relativa notifica, al Ministero dell'industria e del
commercio, che decide inappellabilmente.
La riscossione dei contributi sara' fatta dall'Istituto
confederale nelle forme e con i privilegi stabiliti per la
riscossione delle imposte erariali.
L'Istituto confederale e' autorizzato a ricevere lasciti
e donazioni da enti o privati interessati alla prosperita'
e allo sviluppo dell'industria delle conserve alimentari.
Il presente decreto sara' presentato al Parlamento per
la sua conversione in legge".