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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Fino alla riforma dell'organizzazione del Ministero
dell'ambiente, il servizio prevenzione degli inquinamenti e
risanamento ambientale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a),
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' articolato in due servizi,
rispettivamente competenti l'uno per la tutela delle acque, la
disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione
dell'inquinamento di natura fisica, l'altro per l'inquinamento
atmosferico e acustico e le industrie a rischio.
2. A ciascun servizio e' preposto un dirigente generale, con
conseguente incremento di un posto nella qualifica di dirigente
generale di livello C di cui al quadro B della tabella A allegata
alla citata legge n. 349 del 1986.
3. Il personale appartenente al servizio sara' ripartito tra i
servizi in base ai compiti ai quali era preposto.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in L. 70.000.000 per l'anno 1990 e L. 80.000.000 per gli
anni 1991 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 dicembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e
della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 10, comma 1, lettera a), della
legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente
e norme in materia di danno ambientale) e' il seguente:
"1. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni previste
dalla presente legge sono istituiti i seguenti servizi del
Ministero dell'ambiente:
a) servizio prevenzione degli inquinamenti e
risanamento ambientale".