Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1985,
n. 427, recante riordinamento della Ragioneria generale dello Stato,
sono sostituiti dai seguenti:
"3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei
dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale
dello Stato, di cui al primo comma dell'articolo 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si consegue
mediante concorso, per esami, cui sono ammessi a partecipare gli
impiegati delle ex carriere direttive amministrative delle
Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo,
con qualifica funzionale non inferiore alla nona, che abbiano
maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in dette carriere e
che siano, altresi', in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza, ovvero economia e commercio o scienze politiche.
4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consistera' in due prove
scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte, a contenuto
teorico-pratico, sara' diretta ad accertare l'attitudine dei
concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della
legittimita', della convenienza, della efficienza ed economicita'
organizzativa, di questioni amministrativo-contabili. L'altra prova
scritta, a contenuto teorico, vertera' su materie e discipline
giuridico-amministrative e di contabilita' pubblica. Il colloquio
vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' sui
particolari servizi d'Istituto.
5. Al colloquio sono ammessi soltanto i candidati che avranno
ottenuto una votazione di almeno otto decimi in ciascuna delle due
prove scritte.
6. Il colloquio non si intendera' superato se i candidati non
avranno ottenuto la votazione di almeno otto decimi".
2. L'indennita' di carica prevista dall'articolo 10, quarto comma,
della legge 27 febbraio 1967, n. 48, come da ultimo modificato dalla
legge 17 dicembre 1986, n. 878, viene corrisposta nella misura e
secondo le modalita' ivi stabilite, ai dirigenti generali del
Ministero del tesoro con funzioni di livello B.
3. Il numero massimo di cinque ragionerie centrali di maggiore
importanza, stabilito dal comma 10 dell'articolo 24 della legge 11
marzo 1988, n. 67, e' elevato di una unita'. Con il relativo decreto
del Presidente della Repubblica i posti di dirigente generale sono
incrementati di una unita' e i posti di qualifica dirigenziale sono
ridotti in numero tale da escludere in ogni caso nuove o maggiori
spese a carico del bilancio dello Stato.
4. Tra i progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui
all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono inseriti
quelli concernenti lo studio, la progettazione e la sperimentazione
di nuove disposizioni relative alla struttura, classificazione,
gestione, controllo ed alle connesse attivita' di supporto
tecnico-giuridico ed operativo delle spese iscritte nel bilancio di
previsione dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 427/1985
(Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5 (Servizi ispettivi di finanza). - 1. Il quadro L
della tabella VII allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' sostituito dal quadro
annesso alla presente legge.
2. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 40 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
sono sopressi.
3. La nomina alla qualifica di primo dirigente del ruolo
dei dirigenti dei servizi ispettivi di finanza della
Ragioneria generale dello Stato, di cui al primo comma
dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, si consegue mediante concorso per
esami, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati delle
ex carriere direttive amministrative delle amministrazioni
dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, con
qualifica funzionale non inferiore alla nona, che abbiano
maturato almeno cinque anni di effettivo servizio in dette
carriere e che siano, altresi', in possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza, ovvero economia e commercio o
scienze politiche.
4. L'esame del concorso di cui al comma 3 consistera' in
due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove
scritte, a contenuto teorico-pratico, sara' diretta ad
accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione
corretta, sotto il profilo della legittimita', della
convenienza, della efficienza ed economicita'
organizzativa, di questioni amministrativo-contabili.
L'altra prova scritta, a contenuto teorico, vertera' su
materie e discipline giuridico-amministrative e di
contabilita' pubblica. Il colloquio vertera' sulle materie
oggetto delle prove scritte, nonche' sui particolari
servizi d'Istituto.
5. Al colloquio sono ammessi soltanto i candidati che
avranno ottenuto una votazione di almeno otto decimi in
ciascuna delle due prove scritte.
6. Il colloquio non si intendera' superato se i
candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno otto
decimi.
7. La commissione esaminatrice del concorso e' composta
da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente
di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la
presiede, e da due funzionari della Ragioneria generale
dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente
superiore di cui almeno uno dei ruoli dei servizi ispettivi
di finanza. Fungera' da segretario un funzionario della ex
carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore
all'ottava.
8. Al concorso non saranno ammessi i candidati che
abbiano riportato, nel quinquennio precedente, un giudizio
complessivo inferiore ad ottimo.
9. L'attivita' di coordinamento dell'azione dei servizi
ispettivi dell'Ispettorato generale di finanza e' curata,
in ragione di materia, da tre settori a ciascuno dei quali
e' preposto un dirigente superiore-ispettore generale del
ruolo dei servizi ispettivi medesimi con funzioni di capo
settore, designato dal ragioniere generale dello Stato, su
proposta dell'ispettore generale capo di finanza, sentito
il consiglio di amministrazione.
10. Ai compiti di coordinamento dei settori di cui al
precedente comma puo' essere adibito un contingente di
dirigenti superiori-ispettori generali del ruolo dei
servizi ispettivi in misura complessiva non superiore all'8
per cento della dotazione organica complessiva prevista dal
quadro L annesso alla presente legge".
- Il testo dell'art. 10 (Segretario della
programmazione), quarto comma, della legge n. 48/1987
(Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e
della programmazione economica e istituzione del comitato
dei Ministri per la programmazione economica), come
modificata dalla legge 17 dicembre 1986, n. 878, e' il
seguente: "Se l'incarico e' conferito a persona che sia
gia' dipendente dello Stato, si provvede al suo
collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal
rispettivo ordinamento".
- Il testo del comma 10 dell'art. 24 della legge n.
67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il seguente: "10. In
relazione alle funzioni attribuite al Ministero del tesoro
dall'art. 2, si provvede, con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, alla rideterminazione degli ispettorati
generali della Ragioneria generale dello Stato, elevando il
loro numero da sette a nove, nonche' alla definizione di un
diverso livello funzionale delle ragionerie centrali di
maggiore importanza nel numero massimo di cinque. Con lo
stesso decreto del Presidente della Repubblica sono
soppressi e ridotti posti di qualifica dirigenziale, anche
in posizione di fuori ruolo, in numero tale da escludere in
ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio
dello Stato".
- Il testo dell'art. 26 della citata legge n. 67/1988 e'
il seguente:
"Art. 26. - 1. Per il finanziamento dei progetti
finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei
servizi, dei progetti sperimentali di tipo strumentale e
per obiettivi, e dei progetti-pilota finalizzati al
recupero della produttivita', previsti rispettivamente
dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 1' febbraio 1986, n. 13, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero del tesoro, un apposito
fondo di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1988,
1989 e 1990.
2. I fondi di cui al comma 1 sono destinati, entro il
limite massimo del 3 per cento, alla stipula della
convenzione di cui al comma 6. Il fondo residuo e'
destinato, per il primo anno, per il 50 per cento ai
progetti finalizzati di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 1' febbraio 1986, n. 13, e per
il 50 per cento ai progetti-pilota di cui all'articolo 13
del suddetto decreto; per il secondo anno, e' destinato per
il 50 per cento ai progetti finalizzati, per il 20 per
cento ai progetti sperimentali di tipo strumentale e di
risultato, di cui all'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 1' febbraio 1986, n. 13, e per
il 30 per cento ai progetti-pilota.
3. I progetti finalizzati ed i progetti-pilota di cui al
precedente comma 1 dovranno essere realizzati nei seguenti
settori e per i seguenti scopi:
a) fisco, per conseguire tempestivi adempimenti
istituzionali da parte degli uffici finanziari dello Stato;
b) catasto, per consentire eque valutazioni dei
patrimoni immobiliari e il loro aggiornamento;
c) previdenza sociale pubblica e privata, per impedire
l'evasione contributiva, nonche' per eliminare gradualmente
le procedure arretrate e garantire la tempestivita' delle
liquidazioni e delle decisioni amministrative;
d) informatizzazione della pubblica amministrazione,
al fine di consentire integrazioni tra le diverse
amministrazioni ed evitare gli sprechi;
e) protezione civile e tutela ambientale, per
raggiungere la maggiore efficienza dei mezzi e del
personale;
f) tutela e recupero del patrimonio artistico.
4. I predetti progetti dovranno contenere:
a) un piano di spesa con l'indicazione delle
disponibilita' finanziarie utilizzabili, indicando
distintamente le somme in conto competenza e quelle in
conto residui;
b) gli obiettivi che si intendono conseguire in
termini di produttivita', con dettagliate analisi sul
rapporto costi-risultati e costi-attivita';
c) le caratteristiche qualitative e quantitative delle
risorse umane da applicare alla gestione dei progetti, con
l'indicazione, ove necessario, di un piano di formazione ed
aggiornamento professionale, di mobilita' anche
intercompartimentale e territoriale sulla base delle
indicazioni fornite ai sensi del comma 3, ipotizzando
attivita' lavorative per turni o a tempo parziale laddove
fosse necessario, nonche' le modifiche procedurali
essenziali ai fini del conseguimento degli obiettivi
indicati;
d) i livelli di dirigenza amministrativa e tecnica cui
viene affidata la responsabilita' dell'attuazione dei
progetti;
e) i criteri operativi per poter elaborare indici di
valutazione idonei a rilevare l'efficienza degli apparati e
dei servizi pubblici.
5. Per i progetti strumentali e di risultato,
finalizzati al recupero di produttivita' ex articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 1' febbraio 1986,
n. 13, le amministrazioni interessate sono tenute ad
indicare in via preventiva le economie di spesa che,
attraverso i progetti, si impegnano a realizzare. Tali
economie, una volta realizzate, vengono conteggiate
nell'ambito del finanziamento assegnato ai progetti
medesimi.
6. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa
con le amministrazioni interessate e sentiti l'Osservatorio
del pubblico impiego, di cui alla legge 22 agosto 1985, n.
444, e le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di
centri specializzati esterni pubblici o a controllo
pubblico, mediante la stipulazione di apposite convenzioni,
promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla
l'attuazione e verifica i risultati conseguiti. Alle
convenzioni sovrintende un apposito comitato
tecnico-scientifico, nel quale sono rappresentati il
Dipartimento della funzione pubblica e l'Osservatorio per
il pubblico impiego, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
7. La predisposizione dei progetti di cui al presente
articolo dovra' comunque essere completata entro il termine
di cinque mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
8. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le
convenzioni di cui ai commi precedenti sono finanziate con
l'utilizzo del fondo indicato al comma 1 mediante
l'iscrizione, con decreti del Ministro del tesoro, in
appositi capitoli di bilancio anche di nuova istituzione.
Il Ministro del tesoro e' altresi' autorizzato, mediante
proprio decreto, ad apportare le variazioni in diminuzione
ai capitoli di spesa per i quali si siano realizzate le
economie previste dal comma 5".